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Autovelox sulla SS106, Codacons: “A Simeri Crichi strumento non a norma, condannata società di riscossione”

“Appare davvero curioso come uno strumento non omologato; non ritenuto “a norma” dal Ministero prima e, quindi, dalla Magistratura, continui a generare una miriade di pignoramenti, magari nei confronti di cittadini che non hanno neppure ricevuto verbali.

Ci riferiamo all’autovelox sulla statale 106 nel comune di Simeri Crichi. Strumento che, in passato, è stato ritenuto non conforme dal Prefetto di Catanzaro; che di recente ha visto pronunciarsi la Corte di Cassazione circa a necessità dell’omologazione e che ha destato l’attenzione dell’Ufficio di Procura che ha richiesto ed ottenuto il sequestro di apparecchi – come quello che insiste lungo la SS 106 – sul presupposto della loro mancata omologazione”.

E’ quanto si legge in una nota del Codacons.

“L’installazione illegittima di uno strumento automatico per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada – sostiene Francesco Di Lieto – comporta l’illegittimità delle sanzioni comminate, con conseguente inesigibilità delle somme.

In questo quadro si inserisce il provvedimento del Tribunale di Catanzaro che ha ritenuto viziato un pignoramento eseguito dalla società LaB Consulenze per conto del comune di Simeri Crichi e riferito ad uno dei numerosissimi verbali elevati dall’autovelox, condannando la società di riscossione per l’azione esecutiva promossa.

Nello specifico si è proceduto a pignorare, nonostante non vi fosse prova della notifica del verbale e neppure dell’ingiunzione di pagamento.

È stato eccepito – continua Di Lieto – come quell’autovelox non sia mai stato sottoposto alla prescritta procedura di omologazione ed ancora come nel periodo cui farebbero riferimenti i verbali che si assumono essere stati correttamente notificati, lo strumento non rispettasse la normativa vigente.

Il Tribunale nel ripercorrere le note vicende legate all’autovelox, ha evidenziato come il Ministero degli Interni abbia provveduto a sospendere il funzionamento dello strumento elettronico poiché non risultava conforme “alla normativa vigente”.

Quindi ha rilevato come la Suprema Corte con l’Ordinanza n. 10505/2024 abbia avuto modo di soffermarsi sulle differenze, formali e sostanziali, tra le procedure di approvazione e omologazione, fino a giungere alla conclusione che “le multe emesse tramite dispositivi meramente approvati, e non omologati, sono nulli”.

Per questi motivi il Tribunale in accoglimento dell’opposizione promossa contro il comune di Simeri Crichi e la società di riscossione, ha ritenuto di dover condannare la società di riscossione.

Una speranza per migliaia di automobilisti che si vedono notificare raffiche di pignoramenti per verbali, a volte, neppure ricevuti.

Senza contare che i proventi delle multe, in teoria, andrebbero investiti per migliorare la sicurezza della circolazione stradale. Ma questa è un’altra storia…”.

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