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Reggina deferita, il precedente della Juve Stabia: “Ok sul piano civilistico, ma violazioni su regolamento federale”

Un deferimento ricevuto per le ritenute Irpef di novembre e dicembre. Stando alla Gazzetta dello Sport, sempre per la scadenza del 16 febbraio, sarebbe in arrivo un deferimento separato per alcuni emolumenti netti non versati. In attesa di appurare questa seconda parte, la Reggina dovrà comunque affrontare un dibattimento presso il Tribunale Federale Nazionale, primo grado della giustizia sportiva.

In merito al mancato rispetto di scadenze federali, per via di un pendente piano di ristrutturazione debiti, esiste il fresco precedente – datato aprile 2022 – della Juve Stabia. Deferita e condannata in primo grado a due punti di handicap. Da leggere la motivazione addotta dal TFN, davanti alle rimostranze dei campani per lo stop ai pagamenti imposto dalla giustizia ordinaria:

Il Tribunale – TFN, ndr – alla luce della documentazione prodotta e delle giustificazioni addotte non ritiene però condivisibili le pur circostanziate argomentazioni difensive, inidonee, a parere del Collegio, a scriminare la violazione disciplinare contestata.
I principi informatori della giustizia sportiva sono posti al fine di garantire la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, assicurando, tra le altre, il rispetto della leale concorrenza da parte di tutti gli appartenenti all’ordinamento federale.
A tal fine l’ordinamento sportivo è retto da un sistema normativo autonomo non necessariamente permeabile ad ogni disposizione dell’ordinamento statale, astrattamente applicabile alla fattispecie di natura disciplinare.

Dal fondamentale principio dell’autonomia della giustizia sportiva discende altresì che una medesima condotta (fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altra sede giudiziaria), possa essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari,laddove ritenuta violativa delle regole poste a fondamento dell’attività sportiva.
In tale contesto, i consolidati arresti della giurisprudenza domestica hanno più volte precisato come l’eventuale assenza di violazioni sotto il profilo civilistico non possa escludere tout court l’accertamento di responsabilità disciplinare per la violazione di
regole federali. 

p.f.

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