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Consulenti del Lavoro: le novità sui redditi dalla Legge di Bilancio 2026

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026. Alcune delle novità riguardano anche i redditi da lavoro dipendente. Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. Nuova struttura delle aliquote IRPEF. L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;

33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota). La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027. Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027;

incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva;

proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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