“È difficile sapere cosa sia la verità, ma a volte è molto facile riconoscere una falsità” - Albert Einstein
HomeCalabriaCosenzaCassano allo Ionio, le precisazioni del Comune sul conguaglio Tari 2024

Cassano allo Ionio, le precisazioni del Comune sul conguaglio Tari 2024

“Con riferimento agli AVVISI SALDO TARI 2024 che stanno arrivando in questi giorni nelle case dei contribuenti si precisa quanto segue:

 

Con l’introduzione a livello nazionale della regolazione da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a partire dal 2020, il PEF TARI è diventato oggetto di una supervisione più rigorosa, che si riflette nella necessità di adeguamenti periodici del piano per garantire il rispetto delle normative e dei criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

Di conseguenza questo Ente con la Deliberazione di C.C. n. 24 del 31/05/2022 ha approvato ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 e le tariffe per l’anno 2022.

 

La deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, si parla sempre a livello nazionale, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, aveva previsto all’articolo 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025 apportando significative modifiche al metodo MTR-2.

Pertanto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/03/2024 è stato approvato l’aggiornamento BIENNALE 2024/2025 obbligatorio, revisione tra l’altro necessaria in quanto si è dovuto tener conto di alcuni fattori.

 

Adeguamento delle previsioni di spesa per la gestione dei rifiuti:

· avvicendamento gestionale, ossia il cambio del gestore nelle annualità oggetto di applicazione della tariffa;

· aumento dei costi energetici, le nuove normative ambientali e la necessità di migliorare l’efficienza del servizio.

· inserimento di nuove componenti di costo legate all’incremento delle tariffe di smaltimento, al costo dei carburanti e al generale aumento dell’inflazione.

 

Questi fattori hanno inevitabilmente inciso sulle tariffe TARI 2024, con un aumento dei costi per i contribuenti.

 

I contribuenti, pertanto, per l’anno 2024 hanno ricevuto i modelli per il pagamento della prima e seconda rata emesse a titolo di ACCONTO con scadenza rispettivamente al 30/04/2024 ed al 30/06/2024, rate determinate in misura pari al 66,67% del totale del tributo dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell’anno 2023 – precisando che per rispettare i termini di lavorazione, la trasmissione del Ruolo al concessionario della Riscossione, deve necessariamente avvenire 60gg prima della scadenza in questo caso il 19/02/2024.

Considerato che per mitigare gli effetti della maggiorazione della tariffa del PEF TARI 2024-2025, che i contribuenti trovano nell’attuale rata di SALDO/CONGUAGLIO, l’amministrazione comunale, al fine di evitare situazioni di disagio e agevolare gli adempimenti dei contribuenti, ha ritenuto opportuno rimodulare l’unica rata di conguaglio prevista al 31/10/2024 introducendo per l’anno 2024 due rate bimestrali aventi scadenza al 30/09/2024 – II rata scadenza al 30/11/2024.

 

LE COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA IN BOLLETTA

 

L’ARERA con deliberazione n. 386/2023, ha istituito, dal 1° gennaio 2024 due componenti perequative da applicare a tutte le utenze in AGGIUNTA alla Tari:

· la prima UR1 è prevista per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, ed è pari ad € 0,10 a utenza per anno;

· la seconda UR2 è prevista per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, ed è pari ad € 1,50 a utenza per anno.

 

La Delibera 386/2023/R/Rif, stabilisce che le somme calcolate attraverso queste nuove voci devono essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), indipendentemente dal fatto che siano state incassate dagli utenti/contribuenti o meno.

 

Questa disposizione indica che l’obbligo di pagamento e il riversamento dei fondi alla CSEA sono indipendenti dalla reale raccolta delle somme da parte degli utenti/contribuenti. In sintesi, stabilisce chiaramente l’obbligo di trasferire i fondi alla CSEA, indipendentemente dalla riscossione effettiva da parte degli utenti/contribuenti”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Comune di Cassano All’Ionio.

Articoli Correlati