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Reggina, ecco le motivazioni del -4: “Le società non possono eludere o manipolare i termini stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica”

Prevedibile, questo sì. Il testo delle motivazioni addotte dal Tfn, per giustificare gli ulteriori quattro punti di handicap inflitti alla Reggina in merito alla scadenza federale del 16 marzo, è netto seppur di tono diverso rispetto al precedente. Nello smontare in sette punti la tesi difensiva della Reggina per i mancati pagamenti di stipendi e contributi, anche stavolta si ribadisce come sarebbe stato possibile l’uso di finanza esterna. Di seguito i passaggi salienti pubblicati sul sito della Figc, in calce il link al testo completo:

1. Lo Stato, quale unica istituzione che persegue interessi di carattere generale, comuni a tutta la collettività, riconosce i vari ordinamenti settoriali (compreso quello sportivo) che invece perseguono interessi di carattere collettivo, ovvero comuni esclusivamente alla collettività dei soggetti che fanno parte di quel singolo ordinamento.

Lo Stato, in forza della sua supremazia ha facoltà di emanare norme di fonte primaria, di rango legislativo, mentre gli ordinamenti settoriali, in posizione sotto-ordinata, godono dell’autonomia consentita, compresa quella di un’attività normativa propria, con facoltà di emanare norme di fonte secondaria, di grado regolamentare.
L’art. 1 D.L. n. 220/2003, convertito in L. n.280/2003, prevede che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica siano regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico di situazioni soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. In particolare viene riservata all’ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Per quanto qui rileva l’autonomia in tema di giustizia tecnica ha per oggetto l’organizzazione e la regolarità delle competizioni sportive affinché le stesse si svolgano nel rispetto delle regole federali e che ad esse partecipino soggetti abilitati secondo le regole della Federazione sportiva.
Come più volte statuito, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito federale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte compatibili con l’appartenenza soggettiva all’ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno e cioé della capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport (decisione n. 95 del 24.7.2020 CFA, Sezioni Unite).

2. La vicenda che ci occupa attiene al pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell’obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell’Autorità Federale demandata.
L’interesse dell’ordinamento settoriale risiede nell’esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo.
La Corte Federale d’Appello ha peraltro anche rimarcato la differenza funzionale degli adempimenti derivanti dall’art. 85 NOIF, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento delle società professionistiche, dal sistema delle Licenze Nazionali, in grado di attestare il possesso di requisiti fondamentali di idoneità delle società che chiedono l’iscrizione al campionato per la stagione successiva (CFA, decisione n. 26/2020-2021).
La citata decisione sancisce che “Certamente le società iscritte ai campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini o modalità stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolarità della manifestazione…”.
Per queste ragioni, le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) vengono ascritte all’Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all’art. 4 del C.G.S.

3. I suddetti principi dell’ordinamento settoriale e le regole che ne presidiano la tutela non possono essere disattesi o aggirati dal pur legittimo accesso della società Reggina 1914 s.r.l. ad uno degli strumenti previsti dal CCII, e segnatamente dal deposito del ricorso datato 19.12.2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, per l’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali ai sensi dell’art. 40 D. Lgs. n. 14/2019, con le caratteristiche precisate in fatto e con la finalità di dare continuità all’attività aziendale.
Lo spontaneo accesso a tale strumento nel corso del campionato professionistico, almeno sin quando non è emesso il provvedimento di omologa, non può determinare alcun riflesso sull’assolvimento delle autonome obbligazioni previste dall’ordinamento sportivo e quindi sul rispetto dei termini di versamento degli emolumenti dovuti a tesserati e collaboratori, delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali di cui agli art. 85 NOIF e 33 C.G.S.
Infatti la citata disciplina statuale non è in grado di impedire o anche solo sospendere l’efficacia delle normative dell’ordinamento settoriale sportivo, frutto di spontanea adesione con l’affiliazione ed il tesseramento, con la conseguenza che le vicende interne alla stessa procedura, compresi i dinieghi alle autorizzazioni di pagamento, non possono opporsi all’ordinamento sportivo, rientrando invece nel novero dei rischi d’impresa connessi alla procedura prescelta.
Diversamente opinando l’imputabilità della crisi alle scelte della società e quella del volontario ricorso allo strumento di superamento della crisi perderebbero ogni rilevanza, diventando una sorta di strumento premiale in grado di consentire al sodalizio di proseguire l’attività sportiva senza assolvere alle sue obbligazioni in palese violazione di diritti dei suoi dipendenti e collaboratori, fra l’altro di rango costituzionale, mantenendo nelle proprie casse ingenti risorse finanziarie, in palese violazione anche dei diritti di pari trattamento con gli altri contendenti partecipanti al medesimo campionato, che ne risulterebbe inevitabilmente falsato.
Non a caso, sia pur in una fattispecie diversa, il Collegio di Garanzia dello Sport ha statuito che l’ordinamento statale, salvo casi particolari (qui non ricorrenti) non può andare ad incidere sulle regole sancite dall’ordinamento sportivo e sui termini perentori in esso previsti (decisione n. 31/2020).

4. I deferiti eccepiscono l’esenzione da ogni responsabilità per le violazioni loro ascritte in applicazione del principio del c.d. factum principis, consistente nelle mancate autorizzazioni del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, ad operare i vari pagamenti omessi alla data del 16.3.2023 e di quelli pregressi (del 16.2.2023 contestati sotto il solo profilo della perdurante omissione).
Sul punto il Collegio adito aderisce al consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport in forza del quale nell’ambito dell’ordinamento italiano non è possibile individuare una definizione precisa di forza maggiore, non rinvenendosi norma alcuna che ne descriva l’esatta fattispecie, trattandosi di concetto di matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento, in presenza di fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera di azione del soggetto. “Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore, e cioè la straordinarietà ed imprevedibilità, sono stati descritti dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti ed imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell’agente, si da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente e, in tale generale quadro di riferimento, deve escludersi che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore” (Collegio di Garanzia, decisione n. 46/2021, conforme alla precedente n. 42/2020 richiamata in motivazione).
Nella vicenda colà esaminata, esattamente come nella presente, pur nella diversità dello strumento concorsuale impiegato, è stato correttamente osservato che la società sportiva era consapevole di aver promosso un ricorso ex art. 182 bis L.F. per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (nella presente vicenda, un ricorso 40 e ss. D. Lgs. n. 14/2019 per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione su crediti tributari e contributivi ai sensi degli artt. 57 e ss, con riserva di presentare la documentazione di cui agli artt. 39 e 44 CCII, con istanza di conferma delle misure protettive di cui all’art. 54, comma 2, CCII), trattandosi comunque di procedura volontaria proposta dall’impresa in situazione di difficoltà per evitare la liquidazione giudiziale, così da non rendere applicabile il factum principis posto che chi propone il ricorso di omologazione per averne i collegati benefici non può disconoscere quali siano le procedure anche autorizzatorie, necessarie al compimento di determinati atti ed evitare di sopportarne i rischi.
Nella citata decisione n. 46, proprio in virtù delle suddette argomentazioni, in forza del principio iura novit curia e pur in assenza di censura delle parti, il Collegio di Garanzia asserisce peraltro di non condividere il parziale riconoscimento della forza maggiore operato dalla Corte Federale d’Appello (decisione n. 046/2020-2021, depositata il 9.11.2020 ed oggetto dell’impugnazione di legittimità) a favore del sodalizio sportivo, assoggettato alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale per i pagamenti delle spettanze ai tesserati limitatamente agli emolumenti dei mesi di gennaio e febbraio 2020 per i quali, entro la scadenza del 15.7.2020, il sodalizio sportivo aveva tempestivamente depositato al Tribunale Fallimentare apposita istanza di autorizzazione ad eseguirli, ottenendo un diniego. Per tal via viene confermata l’irrilevanza per l’ordinamento sportivo di eventuali dinieghi ad autorizzazione di pagamento all’interno della procedura.

5. Peraltro, per quanto le modifiche non risultino applicabili alle violazioni in esame che si erano già consumate alla data della loro entrata in vigore, appare significativo rilevare che le deliberazioni del Consiglio Federale di cui ai C.U. n. 167/A, 168/A e 169/A, pubblicate in data 21.4.2023, hanno espressamente recepito e regolamentato l’impatto nell’ordinamento sportivo dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019, modificando alcune disposizioni delle NOIF (e segnatamente gli artt. 16, 52, 85 e 90 NOIF) ed intervenendo in materia di Licenze Nazionali per la partecipazione ai Campionati Professionistici 2023/2024 con fissazione di un termine al 20.6.2023 per taluni incombenti in caso vi siano stati provvedimenti di omologazione da parte dell’Autorità Giudiziaria con espliciti effetti di esdebitazione. Con particolare riferimento al novellato art. 85, la cui violazione è alla base dei due deferimenti in esame, è stata introdotta la nuova lettera E) in rubrica “Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 “, con la quale si prescrive che in caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare “la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da soggetto abilitato, da cui risulti la capacità della società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso”. Ed ancora è stabilito che ” le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi ai Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C) e D), fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione”.
Ne consegue che anche in forza della normativa sopravvenuta la presentazione di un ricorso ex art. 40 CCII ad opera di una società calcistica, indipendentemente dalla procedura cui si intenda accedere e del rispetto degli obblighi connessi al suo iter, non comporta alcuna esenzione dagli obblighi dei versamenti, alle scadenze prefissate, degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali (almeno sino all’emissione del decreto di omologa o di altro provvedimento similare).
Pertanto le vicende interne alla procedura di risoluzione della crisi non possono produrre effetti esimenti o derogatori in ordine agli obblighi derivanti dell’ordinamento sportivo.

6. Anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere astrattamente rilevanti, ai fini dell’esonero di responsabilità in capo ai deferiti quale factum principis, i decreti di diniego alle istanze di pagamento emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare in data 13 e 15 marzo 2023 per le scadenze del 16.3.2023, il Collegio osserva che la reale ragione degli stessi risiede nella circostanza che, pur essendo ancora in pendenza del termine concesso, la società sportiva non aveva depositato gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e soprattutto la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, di talché il Tribunale Fallimentare non era stato posto nelle condizioni di conoscere gli “elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione” né aveva depositato il piano con le informazioni necessarie a valutare se esso sia effettivamente “idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed a assicurare il riequilibrio della situazione economica-finanziaria”. Ha poi affermato che solo con l’esame di tali due documenti sarebbe stato possibile “vagliare l’idoneità del patrimonio attivo esistente all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei” e che, in particolare, quel patrimonio “non può essere allo stato intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio…di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi”.
Orbene, come emerge anche dalle due memorie difensive, tale piano per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti è stato presentato solo il 28.4.2023, certamente nei termini concessi a seguito della proroga concessa dal Tribunale Fallimentare, ma comunque in epoca successiva alle presentazioni delle istanze di autorizzazione ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi previdenziali n. 9 del 9.3.2023 e n. 10 del 14.3.2023. Ne consegue che la condotta dei deferiti, consistita nella presentazione di formali istanze di autorizzazione ai pagamenti nei termini rispetto alle scadenze dell’ordinamento sportivo, ma non corredate dai documenti utili al vaglio della correttezza della decisione del Tribunale di Reggio Calabria, ha reso impossibile l’accoglimento delle stesse.
In sostanza, non può ritenersi utile – al fine di evitare le sanzioni previste dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva – la semplice presentazione di un ricorso ex art. 40 e ss. CCII, privo di documentazione idonea a consentire ai magistrati un pieno giudizio sulle istanze di autorizzazione ai pagamenti previsti dall’ordinamento sportivo.

7. Peraltro, il Collegio osserva altresì che i deferiti, alla luce del diniego del Tribunale Fallimentare, avrebbero potuto ricorrere alla finanza esterna, anche sotto forma di finanziamenti, in maniera di poter adempiere comunque agli obblighi federali, in tal modo coordinando e contemperando gli obblighi derivanti dai due ordinamenti; iniziativa che non risulta assunta”.

p.f.

Leggi qui il testo completo emesso dalla Figc 

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