“L’Ordine Psicologi Calabria desidera fare chiarezza in merito alle recenti notizie e soprattutto interviste riguardanti una cittadina di Reggio Calabria, la cui vicenda personale ha destato grande attenzione mediatica e sociale”.
E’ quanto si legge in una nota dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, in merito alla notizia di un presunto sequestro di persona lampo, si ipotizza a scopo dimostrativo, ai danni di una cittadina di Reggio Calabria,
Ricordiamo in primis che la principale funzione dell’Ordine professionale e di tutti gli Ordini è e resta la tutela dei cittadini e, nel caso di professioni sanitarie, la tutela della salute dei cittadini.
Si tiene quindi a precisare con la massima urgenza che, contrariamente a quanto riportato da alcune fonti, la stessa non è iscritta all’Albo degli Psicologi della Calabria e non risulta essere iscritta in nessun altro Albo territoriale nazionale. Pertanto, non può essere considerata una Psicologa, né tantomeno una Psicoterapeuta.
L’esercizio della professione di Psicologo in Italia è infatti regolamentato dalla legge e si richiede l’iscrizione obbligatoria all’Albo professionale, condizione che nel caso di specie non è soddisfatta.
Anche eventuali titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal Ministero della Salute e comunque è sempre necessaria l’iscrizione all’Albo per poter esercitare la professione.
Come ribadito, l’Ordine ritiene assolutamente fondamentale la tutela dei cittadini così come la salvaguardia della professionalità degli Psicologi iscritti all’Ordine: inamovibili pilastri su cui si fonda l’impegno quotidiano ordinistico.
Solo la formazione e l’iscrizione all’Albo garantiscono la competenza e l’etica professionale indispensabili per l’esercizio della Psicologia, a tutela della salute della popolazione.
L’Ordine Psicologi Calabria da sempre vigila affinché la professione psicologica sia esercitata nel rispetto delle norme che la regolano, per cui si diffida chiunque dall’utilizzo di titoli pertinenti e dall’esercizio della professione senza i suddetti requisiti, pena la pronta denuncia alla Procura della Repubblica competente per esercizio abusivo della professione”.