Oltre le barriere culturali e architettoniche

disabilidi Pasquale Speranza*- In merito alla problematica delle "disabilità" ed, in particolare, ai processi dell'inclusione/esclusione sociale e del riconoscimento/disconoscimento dei diritti di tante persone, è indispensabile e non più differibile nel tempo che anche nella nostra città si intensifichi il dibattito su questa materia.

La tematica della libertà di movimento e dell'accessibilità alle strutture di edilizia urbana non può essere ristretta ai soli disabili motori.

Innanzitutto perché sono coinvolte anche le persone non vedenti, ipovedenti e quelle sorde che hanno bisogno di dispositivi ed accorgimenti che permettano loro l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.

Inoltre, gli ostacoli alla libertà di movimento e l'accessibilità interessano anche altre fasce di cittadini, come le donne in gravidanza, quelle che trasportano una carrozzina, gli anziani non autosufficienti e tutti coloro che, anche se per un periodo limitato della loro vita, si vengano a trovare in una situazione di difficoltà.

Discutere, nel merito, dei problemi aiuta il processo di riconoscimento degli stessi e ne facilita la possibilità di poter approntare dei dispositivi di superamento delle difficoltà stesse.

Credo che, in una parola, le questioni, prima di poterle inquadrare in un dispositivo di intervento risolutivo o, quantomeno migliorativo, debbano entrare ben bene nella nostra testa, concepirli come reali e seri.

Guardandosi attorno, ognuno di noi può capire quale sia il progresso/arretratezza sociale in cui vive la nostra comunità, a partire dal constatare quali dispositivi di inclusione/esclusione siano presenti.

È vero che, sul piano normativo, vi sia una produzione avanzata e molto sensibile in merito al tema dell'abbattimento delle Barriere Architettoniche o della progettazione a norma delle nuove opere ma anche nell'allestimento di misure come l'installazione di semafori acustici o di percorsi tattili.

Difatti, la nostra Costituzione, all'art . 16, garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino. L'effettiva fruizione di questo diritto per le persone con disabilità, sancito dal principio di eguaglianza, riportato all'art. 3 della Costituzione, costituisce la base indispensabile per integrarsi nella Comunità di appartenenza.

L'art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il "compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono impedire l'attuarsi, in concreto, del principio di eguaglianza." È proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità, ed il correlato obbligo per la Pubblica Amministrazione di eliminare le Barriere Architettoniche.

Con il recepimento, in Italia, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, attraverso la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il predetto diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come diritto all'accessibilità. Tale diritto è strettamente correlato alla realizzazione di alcuni dei più rilevanti valori,cui è finalizzata la Convenzione stessa, vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente ed all'inclusione sociale.

Per poter meglio comprendere il concetto di "accessibilità" è necessario enucleare cosa siano le "Barriere Arcitettoniche".

Ci aiuta in questo il D.P.R. 503/1996 che, all'art. 1, comma 2, definisce le "Barriere Architettoniche" come:

"a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi."

Avendo ora inquadrato il concetto di "Barriera Architettonica", possiamo comprendere meglio cosa sia l'accessibilità. Essa è una estensione positiva della possibilità di potersi muovere liberamente. Porta in sé la possibilità di poter accedere liberamente pure all'interno degli edifici anche ai diversi piani.

Per ciò che riguarda gli edifici, i servizi pubblici e gli spazi di pubblico accesso, la normativa, contenuta nel D.P.R. 503/1996, prevede precisi requisiti nella costruzione degli edifici e li vincola all'accessibilità agli spazi. Requisiti stringenti riguardano anche la realizzazione dei parcheggi, dell'arredo urbano, della costruzione di scale e rampe, degli attraversamenti pedonali e dei semafori, e, inoltre, dei marciapiedi. Precise disposizioni sono previste per la definizione di parcheggi riservati e per la fruizione dei servizi di pubblica utilità (treni, stazioni, servizi di navigazione, ecc.).

Un riferimento particolare viene riservato agli edifici scolastici le cui caratteristiche e i relativi requisiti necessari per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche devono interessare non soltanto le strutture interne ed esterne, ma anche l'arredamento, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, che devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di disabilità (banchi, sedie, computer, materiale Braille, spogliatoi, ecc..); specifiche previsioni vengono dettate per edifici a più piani non dotati di ascensori, che devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe (art. 23 del D.P.R. 503/96).

Ai fini dell'attuazione delle premesse di cui sopra, le leggi italiane prevedono l'adozione da parte dei Comuni di Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.).

Il P.E.B.A. è uno strumento di gestione urbanistica per pianificare gli interventi, per rendere accessibili gli edifici e gli spazi pubblici, previsti dalla Legge del 1986, n. 41, art. 32, commi 21 e 22 e dalla Legge quadro sull'handicap del 1992, la n. 104 art. 24, comma 9.

Questi Piani avrebbero dovuto essere già adottati, fin dal febbraio 1987, dagli Enti centrali e locali in base alle rispettive competenze sull'edificio o sullo spazio pubblico da adeguare, pena, per i piani di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, la nomina di un Commissario ad hoc da parte della Regione.

La normativa sui P.E.B.A., testualmente prevede, all'art. 38 della L.41/86 al comma 21, : "Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle Barriere Architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente Legge" ed al successivo comma 22, : "Per gli interventi di competenza dei comuni e delle provincie, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un Commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle Barriere Architettoniche presso ciascuna amministrazione".

La normativa, appena riportata, è stata modificata ed integrata dall'art. 24, comma 9, della Legge 104/92 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." - che testualmente prevede: "I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata Legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate."

Oltre il ruolo di coordinamento e di controllo, sull'eliminazione delle "Barriere Architettoniche", le Regioni hanno competenze anche nella Mobilità e trasporti collettivi: "Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.", art. 36, Legge 104/92.

Nel nostro caso, in Calabria, ancor prima che chiedere un aggiornamento della Legge Regionale n. 8/98 -Eliminazione delle Barriere Architettoniche -, è urgente chiedere una sua precisa applicazione. In realtà, la Regione avrebbe avuto il compito di commissariare gli Enti che non abbiano adottato i P.E.B.A. ma assistiamo ad una abdicazione di questo compito.

Un aspetto che riguarda la politica dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, è l'inserimento scolastico e l'alta formazione.

Alcune leggi aiutano in questo ambito. È importante citare la Legge 17/99 -

"Integrazione e modifica della Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", la Legge 104/92 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", il DECRETO LEGISLATIVO n. 68/2012 - Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.

Le normative, appena riportate, istituiscono e finanziano la figura dell'insegnante di sostegno ed il tutor didattico (nelle Università si prevede la figura di sostegno di un tutor per la preparazione di ogni singolo esame o per la preparazione dell'elaborato di tesi finale) per gli studenti con "disabilità".

Una problematica di particolare serietà, in ambito comunale, è quella di individuare siti da destinare ai Servizi Sociali che siano accessibili a tutti, non ultimi le persone con "disabilità" o con varie difficoltà.

In città, presentano situazioni di inaccessibilità anche alcuni uffici pubblici attualmente situati a Palazzo S. Giorgio, nei locali del Ce.Dir. dove sono allocati uffici dei Servizi Sociali comunali ed anche nelle strutture dell'ASP n. 5.

Cosa possiamo fare noi, semplici cittadini?

Notiamo che, ultimamente, l'apporto dei cittadini, singoli od organizzati, stia concorrendo a sviluppare interesse sul tema.

La cosa più importante da evidenziare è che stia avanzando una cultura per cui si pretende, giustamente, l'esercizio pieno dei diritti di cittadinanza.

L'eliminazione di una "Barriera Architettonica" assume la stessa importanza della richiesta di "agire" altri diritti. Non si può più accettare di sentir dire: "Beh, ci sono cose più urgenti e prioritarie!"

Nello spirito del protagonismo sociale, importante è stata anche l'iniziativa organizzata dal progetto "OLTRE LE BARRIERE CULTURALI ED ARCHITETTONICHE", realizzata il 20 giugno 2015 al Cartella.

In quella occasione, gli organizzatori (Csoa Angelina Cartella, Collettiva AutonoMIA Reggio Calabria, Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi-Reggio Calabria), hanno dato origine ad "una rilevazione fotografica realizzata sui siti, nella città di Reggio Calabria, che presentano Barriere Architettoniche, a partire dalle strutture pubbliche."

Un ulteriore contributo il progetto "OLTRE LE BARRIERE CULTURALI ED ARCHITETTONICHE", l'ha portato nell'incontro tenutosi il 16 ottobre 2015, con l'assessora ai Lavori Pubblici Angela Marcianò e l'assessore alla Sicurezza Giovanni Muraca. In quella sede sono state presentate due proposteconcrete che gli assessori presenti hanno affermato di voler sostenere, convintamente, nell'iter comunale:

· MOZIONE Mappatura Barriere Architettoniche presenti nella città di Reggio di Calabria e adozione del piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) da parte del Comune di Reggio Calabria;

· Linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)

del Comune di Reggio di Calabria.

È superfluo affermare che, nella nostra città, sia ormai indifferibile e urgente la necessità di impostare una Programmazione del Comune di Reggio Calabria che, attraverso un coinvolgimento delle forze politiche presenti a Palazzo S. Giorgio, possa giungere ad adottare una mozione del Consiglio ed una delibera di Giunta, che proceda nella direzione della elaborazione e dell'adozione di un P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).

Per poter adottare il P.E.B.A. si dovrà procedere, innanzitutto, ad un censimento delle Barriere Architettoniche esistenti, degli ostacoli per i ciechi, gli ipovedenti ed i sordi e delineare un quadro di interventi da realizzare nel medio termine, a partire da quelli più urgenti che riguardano gli edifici pubblici.

Una occasione di Programmazione consistente che la nostra Comunità ha, oggi, è relativa alla possibilità di realizzare dei P.E.B.A. nell'ambito dello strumento PON 2015-2020.

Anche su questo di misurerà la capacità di saper buon amministrare la Comunità reggina.

Voglio sottolineare, infine, che la "favola" che non esistano sanzioni per l'inosservanza delle norme di cui ho parlato sin qui, non sia vera.

Vi sono consistenti sanzioni sia per i progettisti responsabili (anche di strutture private aperte al pubblico) sia per gli amministratori che concedano l'agibilità, laddove la realizzazione dell'opera si discosti dal progetto presentato originariamente.

Ricordiamoci, sempre, che le norme sulle "Barriere Architettoniche" non riguardano solo le opere da realizzare ma anche la messa a norma di quelle esistenti.

*Responsabile del Servizio Programmi di Ateneo per il Diritto allo Studio e Sportello Disabilità dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

* Componente del progetto "Oltre le barriere culturali ed architettoniche"