Brogli elettorali, il Tar di Reggio Calabria respinge il ricorso: "manifestamente inammissibile"

votoIl Tar di Reggio Calabria ha respinto il ricorso per l'annullamento dell'atto di proclamazione delle elezioni comunali di Reggio Calabria, svoltesi lo scorso 20 e 21 settembre 2020.

I giudici amministrativi hanno ritenuto "manifestamente inammissibile" le motivazioni del ricorso presentato da Fortunato Stelitano, Luigi Catalano, Maurizio Ferraro e Roberto Castaldo del Movimento Nuova Italia Unita, in seguito all'inchiesta sui presunti brogli alle elezioni comunali di Reggio Calabria.

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Intanto, perché "i ricorrenti hanno agito nella qualità di candidati non eletti alle elezioni del 20-21 settembre 2020 del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria risultando, pertanto, privi di tale legittimazione". Inoltre, sottolinea il Tar, le censure sono state sollevate "ben oltre il termine decadenziale dal suddetto atto di proclamazione degli eletti", risultando "manifestamente tardive".

I giudici 'contestano' anche la sostanza del ricorso: "Si limitano a riversare nel giudizio amministrativo – scrivono - le attuali risultanze delle indagini penali ed a formulare censure generiche ed indeterminate". Allo stesso tempo, per il Tar, "pur essendo indubbia la gravità delle condotte ad oggi contestate agli indagati, non può condividersi, il rilievo secondo cui la gravità dei brogli elettorali emersi in sede di indagini penali fosse tale da comportare la necessaria rinnovazione delle operazioni elettorali comunali". Il Tar specifica come il caso delle "schede elettorali falsificate, trattandosi, comunque, di un numero determinato di 100 voti la cui concreta incidenza sui risultati elettorali avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e puntuale dimostrazione da parte ricorrente. Né può assumersi a fondamento del preteso travolgimento dell'intera tornata elettorale l'assunto secondo il quale le indagini sono ancora in corso".

Una ricostruzione, secondo i giudici, quindi insufficiente per disporre l'annullamento delle elezioni, ovvero "ben lontana dal poter costituire il presupposto per il travolgimento delle operazioni elettorali a fronte di una contestazione che attiene ai voti di 100 elettori", che "finisce per mettere ancora più in evidenza l'indeterminatezza e la genericità delle censure sollevate".