Revocata sorveglianza speciale a Rocco Bellocco

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione -con provvedimento del 9/4/2021 ha accolto la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Bellocco Rocco irrogata dal Tribunale di Reggio Calabria nella misura di anni 3 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza .

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Gli avvocati Mariangela Borgese e Guido Contestabile, difensori del Bellocco , hanno evidenziato che il Bellocco non è più attualmente soggetto socialmente pericoloso e che nel provvedimento impugnato non vi era specificazione su quale ipotesi di pericolosità generica si fondasse la misura di prevenzione personale adottata deducendo che i precedenti dello stesso risalivano ad oltre 10 anni fa e che le categorie di delitto legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. "pericolosità generica" ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b), devono presentare il triplice requisito , - da ancorare a precisi elementi di fatto, dei quali il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – , di essere delitti commessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo, e ciò sulla scorta di quanto postulato dalla Corte costituzionale nella sentenza, 27/02/2019, n. 24.- I difensori hanno altresì chiarito, con memoria depositata in udienza ,che i presunti incontri con soggetti socialmente pericolosi erano invece solo incontri occasionali con parenti che non sono coinvolti in procedimenti penali per associazione a delinquere e molti dei quali incensurati, riportando i principi ribaditi di recente dalla Suprema Corte –sez. VI Penale - che con sentenza n. 7613 del 26/2/2020 ha ribadito che in tema di applicazione di misure di prevenzione la pericolosità sociale deve essere attuale.