Ospedale Polistena, Politanò (FSI-USAE): “Ordini di servizio al di fuori di un organica razionalizzazione”

"In maniera del tutto casuale siamo venuti a conoscenza di ordini di servizio, emanati al di fuori di un organica razionalizzazione, con le quali codesta DS trasferisce personale in maniera, per lo meno, schizofrenica. Esempio con ods in data 3/9/2020, si dispone il trasferimento di due unità dal centralino al "servizio gas medicinali" causa la possibile interruzione di un pubblico servizio. Ma non si accerta se gli stessi avevano le conoscenze e competenze adeguate, salvo che tutto non si risolva come si faceva precedentemente, quando personale già in forza all'ufficio tecnico, senza distrazione dai propri compiti, provvedeva alla sostituzione delle bombole di gas esaurite, per una prestazione della durata di qualche minuto. A distanza di 27 giorni, ci si accorge di possibile interruzione di pubblico servizio al centralino causa carenza di personale (!) e, per sopperire, si trasferisce un OSS dal Pronto Soccorso. Si dice che tale OSS, affetto da patologie ha inoltrato istanza per essere trasferito.

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Tali asserzioni fanno sorgere le seguenti considerazioni. La prima è la possibilità di patologie preesistenti all'assunzione dell'OSS, vista la giovane anzianità lavorativa. In tal caso ci si dovrebbe chiedere ma non è stato rilasciato giudizio di idoneità medica? Secondo, nel momento in cui maggiore è la richiesta di personale, specie nel ps dove diversi lavoratori sono in quarantena, era proprio doveroso allontanare personale quando decine sono le unità di personale che affette da patologie analoghe sono lasciate ai loro posti? Era necessario trasferire due unità di personale, in pianta stabile, per farli sovraintendere alle "attività manutentive dei gas medicinali" (che si risolvono nella sostituzione delle bombole, quando scariche)? Sono state rispettate le direttive europee che prescrivono precisi requisiti e competenze e che individuano precise figure che possono lavorare nell'ambito dei gas medicinali. Se non è richiesta specifica competenze e quindi si tratta come riteniamo della sostituzione (qualche minuto) delle bombole di gas, perchè non si è continuato a fare come prima, utilizzando a tale scopo, il personale delle caldaie? E' opportuno rammentare a noi stessi, per quanto attiene l'utilizzazione del personale eventualmente giudicato inidoneo, le precise e circostanziate procedure del caso.

A tale scopo è utile premettere quanto previsto dall'art. 2103 del C.C. che, in materia di mansioni, stabilisce: " Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte...". Tale articolo ribadisce che il lavoratore deve essere utilizzato per ciò che è stato assunto e la mansione secondo il dizionario giuridico è definita quale: "Concreta attività, compito o operazione compiuta dal lavoratore in adempimento della prestazione dovuta al datore di lavoro" ( cit.: brocardi.it). La cosa è formalmente sancita, all'atto di assunzione, dalla stipula del contratto di lavoro individuale sottoscritto tra le parti che oltre l'idoneità fisica certificata deve prevedere: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo.....". Sempre nella norma contrattuale si legge: "Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: a. tipologia del rapporto di lavoro; b. data di inizio del rapporto di lavoro; c. categoria, profilo professionale e livello retributivo iniziale; ...ecc..".

Fatte queste premesse di carattere generale ed attinenti la definizione dell'ambito del profilo professionale, passiamo a ricordare quanto previsto dalla legge e dal contratto in materia di "Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica". In primis va considerato quanto riporta l'art. 42 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro, che afferma testualmente: "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori....". Oltre la legge sopra richiamata è opportuno rammentare quanto stabilito dall'art. 6 del CCNL integrativo 7/4/1999 siglato in data 20.9.2001 rispetto al "Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica", applicabile ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, anche ai lavoratori temporalmente riconosciuti inidonei. Nel citato articolo si legge che: " ....in primo luogo l'azienda, per il tramite del collegio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo...".

I compiti del Medico Competente, in ambito di sorveglianza sanitaria, sono quelli previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,, limitati al fine dell'espressione del giudizio di idoneità. Infatti è l'Azienda, accertata la idoneità alle mansioni da parte del Collegio Medico Legale, (art. 6, c. 1, CCNL integrativo 7.4.1999), "In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2, previo consenso dell'interessato e purchè vi sia la disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica." .

A tal riguardo ed a supporto, con orientamento applicativo SAN259, l'Aran, alla seguente domanda: "Come si applica l'art. 6 del CCNL integrativo del 20.09.2001 del comparto Sanità?", risponde: "L'azienda o Ente deve esperire ogni utile tentativo per recuperare il dipendente al servizio attivo anche in posizione di minor aggravio interpellando a tal fine, se necessario, ai sensi del comma 2 del citato art. 6, il collegio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, per accertare quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale di iscrizione, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti un mutamento di profilo. Qualora tutte queste azioni siano state espletate senza esito positivo il dipendente può essere impiegato, sempre ai sensi dell'art. 6, comma 3, del CCNL integrativo del 20.9.2001, previo consenso dello stesso, in un diverso profilo di cui possieda i titoli, collocandolo in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante....". Insomma, una serie di anomalie e castronerie che mortificano e sviliscono ruoli e compiti di una pubblica amministrazione.

Altro capitolo simile è rappresentato da quelle che non possiamo che definire improvvide ed improvvisate richieste da parte del "referente" del P.S., che si vanno ad aggiungere ad ods che, dalla DS aziendale in giù, non fanno altro che aumentare il caos e la confusione di cui, particolarmente in questo momento, non se ne sente il bisogno. Se il referente del PS chiede l'individuazione di un infermiere responsabile (?) presso l'OBI per ".. verificare che siano effettuate le terapie necessarie (anche i farmaci in loro possesso), che gli vengano portati i pasti e che vengano puliti dal personale addetto...", nessuno si pone il problema dello smaltimento della biancheria sporca non diciamo con la distinzione ai sensi di legge ma nemmeno lo stoccaggio "di fortuna" in attesa del ritiro, invece di lasciarla in prossimità degli ingressi ai reparti. Se il caos può essere giustificato nell'imminenza della urgenza, così non può essere nelle disposizioni, particolarmente quelle che affrontano l'emergenza dettata dall'infezione COVID 19 al PS.

Anche se la legge prevede che ad un dirigente venga dato un solo incarico ed il diritto di ogni dirigente di avere un incarico, secondo modalità a termine di legge, aver dato ad un responsabile ff di altro reparto la responsabilità della u.o. di PS anche a seguito del collocamento d'ufficio in quarantena del referente del ps, non implica che lo stesso possa emanare disposizione asserendo "...verrà messo in quarantena se sintomatico e con tampone positivo..". Riteniamo si faccia confusione tra isolamento e quarantena che a mente di quanto presto dalla circolare ministero salute del 12 ottobre è definita: "La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi". Come mai ciò non vale per tutto il personale che viene collocato in quarantena solo a positività avvenuta mentre altri sono messi, perche venuti a stretto contatto, in quarantena d'ufficio?

Cosa si intende e quando si ha il "contatto stretto"? Invece sarebbe il caso che fossero emanate univoche e chiare disposizioni valevoli per tutto il personale definendo chi, come e quando bisogna essere in quarantena e allo stesso tempo ricorrere a prassi e protocolli sperimentati in altri posti (es.: ricambio aria). Chiudiamo asserendo che "spogliare l'altare per vestire la croce" non è una soluzione, se per tale non si intende la soddisfazione di particolari esigenze.

È quanto afferma in un comunicato stampa il delegato territoriale (FSI-USAE) Francesco Politanò.