Coronavirus: Sant’Eufemia d’Aspromonte è 'zona rossa'

santa eufemia aspromonteCresce il numero di positivi al Covid-19 presenti sul territorio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Come comunicato dalla protezione civile locale, sono 25 i casi registrati finora. Per limitare la diffusione del contagio, la Regione Calabria ha dichiarato "zona rossa" il Comune aspromontano, in provincia di Reggio Calabria.

L'ordinanza dispone il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.

E' disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività̀riguardanti l'emergenza , per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.

Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali (elencati nell'allegato 1)
Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute "essenziali", secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.

Clicca qui per leggere il testo completo dell'ordinanza che ha decorrenza dalle ore 17,00 del 16 ottobre 2020.

--banner--

Misure relative alla "zona rossa" presso il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC)

1. Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.

2. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.

3. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità̀ della propria abitazione.

4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

5. L'eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

6. È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all'aperto , anche in forma individuale . Nel caso l'attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà̀ essere effettuata in prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell'abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l'impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.

7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.

8. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È consentito l'utilizzo dei distributori automatici. 

9. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.