“Rinascita-Scott”, il legale di un indagato: “Il Gup ricusato si astenga”

Toga nuova 500 2"Allo stato appaiono sussistenti le condizioni di incompatibilità". E quanto si legge nella dichiarazione di ricusazione del Gup Claudio Paris, giudice dell'udienza preliminare del processo Rinascita-Scott, presentata due giorni fa alla Corte d'Appello di Catanzaro dall'avvocato Sergio Rotundo, difensore di Antonio Ierullo, uno dei 452 indagati per i quali la Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio. All'udienza del 12 settembre 2020, svoltasi nell'aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma, il legale, com'è noto, ha rivelato che il giudice Paris, nel corso delle indagini preliminari, "aveva compiuto atti", nella sua qualità di Gip, "consistiti nell'emissione del decreto di riapertura delle indagini a carico di Antonio Ierullo", indagato per l'omicidio di Alfredo Cracolici (vertice dell'omonimo clan di Maierato ucciso l'8 febbraio 2002) e Giovanni Furlano. Reato per il quale Ierullo è chiamato a rispondere nel processo Rinascita-Scott insieme a Domenico Bonavota. Circostanza che ha portato il legale, nel corso dell'udienza preliminare del processo celebrata dal Gup Paris, ad invitare il giudice all'astensione. Richiesta che il Gup ha rigettato. Per l'avvocato Rotundo, però, "allo stato appaiono sussistenti le condizioni di incompatibilità". Nello specifico, scrive il legale, nel corso delle indagini preliminari, il 17 luglio del 2017 il Gip Paris "ha emesso provvedimento di riapertura delle indagini preliminari in relazione proprio alla posizione di Antonio Ierullo nell'ambito del procedimento n. 3462/17 r.g.n.r Dda Cz, solo inizialmente iscritto con numero di procedimento diverso, ma contestualmente riunito al procedimento oggi in corso di celebrazione.

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Nella richiesta di riapertura delle indagini depositata il 28 giugno 2017, si legge ancora nella dichiarazione di ricusazione, "il Pm richiama espressamente il contenuto degli atti di indagine del procedimento penale 2239/14 r.g.nr. (Rinascita-Scott), ed in particolare la nota del Reparto Investigativo dei Carabinieri di Vibo valentia n.10/28-235/2013 del 9 maggio 2017". Nota che, evidenzia il legale, "contiene espressamente i riferimenti all'attività di indagine condotta, mediante l'escussione di Andra Mantella, e il coinvolgimento nel fatto di sangue di Antonio Ierullo". Il Gip, spiega l'avvocato, "nel disporre la riapertura della indagini, richiama, nel proprio provvedimento, proprio la nota dei carabinieri prima indicata, operando una valutazione compiuta sulla responsabilità dei soggetti per i quali è chiesta la riapertura delle indagini, formulando in tal modo una compiuta valutazione degli elementi investigativi". Fatta la premessa, il legale evidenzia che anche a seguito di un intervento della Corte costituzionale, le norme prevedono che "possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, non necessariamente penale, una valutazione di merito su fatto strettamente connesso a quello ancora da valutare". Inoltre, ha sottolineato ancora l'avvocato, "il Giudice della Legge ha anche avuto modo di spiegare che, relativamente ai reati concorsuali, l'incompatibilità del giudice sussiste non solo quando nel giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e sommaria.

Pertanto, scrive il legale richiamando ancora la Corte Costituzionale, affinché si abbia una situazione di incompatibilità, occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una "valutazione" di essi, strumentale all'assunzione di una decisione", e che la decisione abbia natura non "formale", ma di "contenuto". In sostanza, "essa deve comportare valutazioni che attengono al merito dell'ipotesi dell'accusa, e non già al mero svolgimento del processo". Da ciò il legale ne fa derivare che "il Dott. Paris, nel decidere sulla richiesta di riapertura delle indagini, ha certamente espresso un giudizio sul merito dei fatti oggi contestati all'odierno imputato, e pertanto la decisione precedentemente adottata non può che condizionare la genuinità del nuovo giudizio; pertanto quanto emerso dal provvedimento allegato certamente concretizza una delle cause di astensione/ricusazione". Questi i motivi per cui il legale ha infine chiesto alla Corte d'Appello "di ritenere ammissibile la presente istanza" e "pronunciare ordinanza con cui accogliere la dichiarazione di ricusazione", nonché di "disporre la temporanea sospensione del procedimento penale, in attesa della decisione sulla dichiarazione di ricusazione. (Adnkronos)