In relazione agli articoli di stampa relativi alla vicenda che vede contrapposti il Comune di Cosenza nella gestione della riscossione delle entrate di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione e il Cosenza Calcio, appare necessario chiarire il carattere frammentario e parziale delle notizie di stampa apparse in questi giorni.
L’atto posto a oggetto degli articoli di stampa è una puntuale ottemperanza di sentenze passate in giudicato che si eseguono e non si commentano. Epperò, il medesimo atto è solo parziale rispetto ad un complessivo contenzioso che vede il Cosenza calcio resistente in altri procedimenti.
Il Settore Tributi e Riscossione ha provveduto a richiedere tempestiva rettifica dell’ingiunzione originaria emessa, in nome e per conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione, dall’agente di riscossione Municipia S.p.a., con il discarico di € 355.276,60, rideterminando l’importo effettivamente dovuto dal Cosenza calcio, per sentenze passate in giudicato per € 223.164.50.
La sospensione concessa dal collegio giudicante non entra nel merito della vicenda e della rettifica già operata, rimandando la decisione sulla correttezza dell’importo di € 223.164,50 (calcolo determinato dall’agente della riscossione in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato).
Il Settore competente, di concerto con l’agente della riscossione, sta attivando gli strumenti processuali per giungere a una decisione di merito più celere, rispetto a quanto disposto in sospensiva che fissa i tempi nel giugno 2026, quando di norma sono fissati generalmente entro 90 giorni.
Un’estensione questa, che trova ragione solo ed esclusivamente nelle motivazioni accolte dal collegio giudicante relative alla grave situazione patrimoniale del ricorrente Cosenza Calcio, così come motivato nel ricorso.
