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Caso Reggina: ecco l’esito della riunione del 20 marzo tra Figc e Lega B

di Paolo Ficara – Nell’ultimo Consiglio Federale del 14 marzo, Gabriele Gravina in qualità di massimo dirigente aveva manifestato la volontà di adeguare le normative di ambito Figc alle nuove disposizioni dettate dal codice della crisi d’impresa. Casus belli che riguarda precipuamente la Reggina, ed il piano di ristrutturazione che ne suggerisce/impone il mancato rispetto delle scadenze federali.

Dopo una riunione avvenuta lunedì 20 marzo con il massimo dirigente federale, Mauro Balata vertice della Lega B ha inviato una comunicazione a tutte le società della cadetteria:

La riflessione svoltasi ha condotto a ritenere sussistente la necessità di approfondire l’effettiva compatibilità tra i due ambiti normativi – normativa federale e codice crisi d’impresa – in ragione delle peculiarità dell’ordinamento settoriale, con particolare riguardo alle verifiche sull’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche.

Ciò nel rispetto e in adempimento di quanto disciplinato dalla L. 91/1981, che all’art. 12 fissa il principio di sottoposizione delle società – specifica Balata nella sua missiva – a controlli sulla gestione amministrativa al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, con lo scopo superiore di garanzia del regolare svolgimento dei Campionati.

Il quadro abbisognerà di una valutazione sia contingente che prospettica, ragione per la quale proseguirà nelle prossime settimane l’interlocuzione utile al rinvenimento delle opportune misure da adottarsi a livello regolamentare.

Tradotto: la Figc non ha afferrato a due mani il problema, almeno non nell’immediato. Ed in ogni caso, rimane saldissimo il principio fondamentale sancito nella legge 91/1981, quella sulle “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, che all’art. 12 recita così:

Le  societa'  sportive  di  cui alla presente legge sono sottoposte
all'approvazione  ed  ai  controlli  sulla  gestione  da  parte delle
federazioni  sportive  nazionali  cui  sono affiliate, per delega del
CONI e secondo modalita' approvate dal CONI.
  Tutte  le  deliberazioni  delle  societa'  concernenti  esposizioni
finanziarie,  acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti
gli   atti   di   straordinaria  amministrazione,  sono  soggetti  ad
approvazione  da  parte delle federazioni sportive nazionali cui sono
affiliate.
  Nel   caso  di  societa'  affiliata  a  piu'  federazioni  sportive
nazionali,  l'approvazione  ed  i  controlli  sono  effettuati  dalla
federazione  competente  per  l'attivita'  cui  la  deliberazione  si
riferisce.
  In  caso  di  mancata  approvazione  e' ammesso ricorso alla giunta
esecutiva  del  CONI,  che  si  pronuncia  entro  sessanta giorni dal
ricevimento del ricorso.
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