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Buoni postali prescritti, il Tribunale di Palmi condanna Poste Italiane: cittadina non era stata avvertita della scadenza di 18 mesi

Nessuno l’aveva mai avvertita che i buoni postali avevano la scadenza fissata a 18 mesi dall’emissione, ma c’è voluto l’intervento del giudice del Tribunale civile di Palmi per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso del valore dei buoni sottoscritti e degli interessi.
L’investitrice, una donna di Varapodio, tramite l’avvocato Antonino Napoli, ha presentato un atto di citazione con cui ha convenuto in giudizio le Poste Italiane S.P.A. al fine di sentire condannare quest’ultima al pagamento della somma di €. 17.000,00, a titolo di rimborso dell’importo di cinque buoni fruttiferi postali, oltre interessi di legge, nonché al risarcimento del danno patito. La donna ha dedotto di essere titolare di buoni fruttiferi postali, emessi da Poste Italiane S.p.a., in data 12.02.2008, per gli importi di €. 1.000,00 e 5.000,00 serie 1D8, e, che, recatasi presso l’ufficio Postale di Varapodio, al fine di ottenere la certificazione dei titoli, per il modello Isee, le era stato comunicato che i BTP erano prescritti. L’attrice preoccupata della risposta si era, pertanto, rivolta all’avvocato Napoli per chiedere la restituzione dei buoni. Una prima raccomandata era rimasta inevasa e solo in seguito alla pec del difensore Poste negava la restituzione in quanto riteneva prescritto il diritto.
Da qui la decisione della donna di agire in giudizio. Con l’atto di citazione oltre alla mancata prescrizione si sono eccepiti la violazione dei doveri di trasparenza ed informazione in quanto, al momento della sottoscrizione dei buoni, Poste Italiane aveva omesso di consegnare all’attrice un foglio, denominato Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente le caratteristiche dell’investimento.
Le Poste, costituendosi in giudizio evidenziavano, che, nella parte posteriore del buono era annotata la data di emissione e la serie di appartenenza cosicché il sottoscrittore era stato posto nelle condizioni di verificarne la scadenza consultando la Gazzetta Ufficiale e le condizioni affisse al pubblico nei propri uffici, oltre, che, il foglio informativo consegnatogli al momento della sottoscrizione, che, farebbe venir meno il diritto al rimborso, sia del capitale investito, che, degli interessi maturati, chiedeva, quindi il rigetto della domanda. Ciò posto, va detto che, i titoli in questione sono della serie “1D8” (in vigore dal 01/02/2008 – 29/02/2008) ed avevano una durata massima di 18 mesi, dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili alla scadenza del diciottesimo mese.
Il Tribunale di Palmi, in persona del giudice dott.ssa Maria D. Romeo, ha ritenuto che le Poste Italiane non hanno provato di avere consegnato al cliente il foglio informativo e le eventuali, ulteriori modalità, attraverso le quali la cliente avrebbe, comunque, potuto conoscere la scadenza dei titoli, non hanno alcuna efficacia sanante dell’inadempimento degli obblighi informativi, trattandosi di modalità che impongono un’attività informativa al cliente, che, non può sostituire l’obbligazione del debitore della prestazione inadempiente, che, deve risarcire il danno conseguente.
Per tali ragioni il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno e, per l’effetto ha condannato Poste Italiane S.P.A. al pagamento, in favore dell’attrice della somma di €. 17.000,00, oltre interessi.

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