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CdL Reggio: “Bonus INPS da 150 e 200 euro”

“I datori che non hanno potuto erogare l’indennità una tantum da 200 euro nella retribuzione di luglio 2022 per requisiti, motivi gestionali, o dichiarazione tardiva del lavoratore – si legge in una nota Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria – potranno provvedervi tramite regolarizzazione del flusso Uniemens di luglio 2022 da inviare entro il 30 dicembre 2022. A precisarlo è l’Inps che fornisce chiarimenti sulla misura introdotta dal D.L. n. 50/22 in favore dei lavoratori dipendenti, specificando che la stessa spetti anche a quei lavoratori la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati come sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA, congedi, aspettativa sindacale, sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e altre ipotesi di aspettativa, o congedo previste dai CCNL di settore.

L’indennità spetta anche ai lavoratori che, seppur destinatari dell’esonero contributivo dello 0,8%, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non hanno beneficiato di tale sgravio in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. E’ disponibile, inoltre, il fac-simile di dichiarazione per richiedere l’indennità una tantum di 150 euro prevista in favore dei lavoratori dipendenti dall’art. 18 del D.L. n. 144/22. Come anticipato nei giorni scorsi da Antonio Pone, Direttore Generale Vicario dell’Inps, dalla TV dei Consulenti del lavoro, nel corso della seconda puntata di “Diciottominuti – Uno sguardo sull’attualità”, l’Istituto ha accolto la richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e ha fornito con il messaggio n. 3806/22 un modello di dichiarazione, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante. La dichiarazione, che consente al lavoratore di attestare di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19, c. 1 e 6, del D.L. 144/22, è uno dei requisiti per poter ricevere l’indennità dal proprio datore, come precisato dall’Inps nella circolare n. 116/22 cui si rinvia per le istruzioni operative.

“Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro – ha affermato Pone nel corso dell’intervista – ha seguito tutto l’iter di evoluzione e di emanazione delle istruzioni proponendo suggerimenti. Una metodologia di lavoro su cui dobbiamo insistere sempre di più”.

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