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Cantina Sociale Lamezia Terme: i chiarimenti del Comune

“Con riferimento all’articolo di stampa inerente la vendita dell’ex Cantina Sociale di Lamezia Terme Sambiase ed il successivo rilascio del Permesso di Costruire, si rileva quanto segue.
Sorprende anzitutto la superficialità rappresentata nel ricollegare l’area ove è ubicata la Cantina Sociale al progetto SARA mostrando di non conoscere che sin dal lontano 2014 la detta area era stata stralciata dal progetto e ciò a seguito del ridimensionamento del finanziamento dagli originari euro 35.404.540,32 ai successivi euro 30.000.000,00 operato dalla Cabina di Regia istituita ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del D.L. 22/06/2012 n. 83; al riguardo, già la Convenzione n. 5340 del 07/07/2014 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Comune di Lamezia Terme e l’ATERP di Catanzaro aveva escluso detta area”. Così si legge in una nota diramata dal Comune di Lamezia Terme.

“Errato è, poi, affermare che per il rilascio del Permesso di Costruire sarebbe stata necessaria approvazione da parte del Consiglio Comunale; invero, trattasi di area già urbanizzata e di progetto presentato ai sensi di legge regionale in forza della quale è possibile operare senza la necessità di approvazione di piani attuativi.
Il cambio di destinazione d’uso, infatti, è stato autorizzato con il Permesso di Costruire dal dirigente competente sulla base di una previsione normativa contenuta nell’art. 5 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della Legge Regionale n. 21/2010 (cosiddetto “Piano Casa”). Non c’è stato quindi alcun bisogno – e non vi è bisogno in via ordinaria – di una delibera di Giunta o di Consiglio Comunale che disponesse la variazione di destinazione d’uso.
Non si comprende, ancora, come faccia ad affermarsi che non sarebbe conosciuta la destinazione finale in quanto, in realtà, il progetto, come rilevasi dal permesso, prevede piano seminterrato con destinazione ad opificio (artigianato ed industria di produzione di beni vari) e piano terra con destinazione commerciale”.

“Del tutto errato è – prosegue la nota – poi, sollevare dubbi su asserita irregolarità nella presentazione del progetto in quanto antecedente all’atto notarile di compravendita e ciò in quanto lo stesso è stato presentato in data 01/04/20 e quindi successivamente all’aggiudicazione dell’immobile che era avvenuta, a seguito di avviso pubblico, con determinazione dirigenziale n. 5 del 27/01/20. Si ricorda al riguardo che il progetto può essere presentato anche da chi ha stipulato preliminare di vendita o anche con mero assenso del proprietario mentre solo il Permesso di Costruire deve essere rilasciato necessariamente al proprietario, come regolarmente avvenuto nel caso di specie in data 17/12/21 dopo il perfezionamento dell’atto di acquisto. Inutile sottolineare che tutti gli enti interessati hanno ovviamente rilasciato i relativi Nulla Osta e cioè sia i Vigili del Fuoco, sia l’ASP, sia lo SPISAL e sia le Ferrovie dello Stato”.

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“Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 03/12/21 che è intervenuta sulla Legge Regionale 10/2020 di modifica del c.d. “Piano Casa”, sono fatti salvi i progetti presentati in data antecedente alle modificazioni introdotte con la Legge Regionale n. 10/2020, che sono soggetti alla disciplina vigente al momento di presentazione del progetto.
Ancora, è del tutto inveritiero affermare che vi sarebbe stata violazione dell’art. 92 delle Norme Tecniche di Attuazione in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nell’articolo di stampa, l’immobile compravenduto è censito in Catasto al Foglio di mappa 84, part. 1966, con superficie di mq. 9.421 e non invece, come affermato, superiore a mq. 10.000.
Contrariamente a quanto rilevato, si sottolinea altresì che il Permesso di Costruire può essere rilasciato in attesa del deposito dei calcoli strutturali che costituisce invece condizione perché possano poi iniziare i lavori inerenti le opere in cemento armato; nel caso di specie, i calcoli strutturali sono stati depositati in data 18/03/22 e le opere in cemento armato ancora non sono iniziate”.

“Riguardo la c.d. “comunicazione antimafia”, il Permesso di Costruire – conclude la nota – è stato rilasciato con le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), prescrizioni ad oggi correttamente adempiute.
Con riferimento, infine, al prezzo di vendita dell’ex Cantina, lo stesso è stato pari ad euro 1.230.010,00 e la anzidetta vendita è avvenuta a seguito di asta pubblica alla quale chiunque avrebbe potuto partecipare. Si rappresenta, altresì, che, stante la superficie del lotto pari a mq. 9.421, vi è stata vendita al prezzo di euro 130,56 al mq per un indice volumetrico di 2,35 mc/mq; il prezzo è, quindi, del tutto congruo o anche superiore ai valori correnti di mercato e ciò ancor di più ove si consideri che il bene era stato acquistato dal Comune di Lamezia Terme a prezzo pari a circa la metà.
Da ultimo, si rappresenta che, per mero ed ininfluente refuso ed errore materiale, nel Permesso di Costruire è indicato codice fiscale errato dell’Amministratore Unico della società di capitali che ha richiesto ed ottenuto il rilascio della quale sono in ogni caso correttamente indicati denominazione sociale, sede e Partita IVA.
La necessità di fare chiarezza era doverosa alla luce delle evidenti inesattezze contenute nell’articolo di stampa”.

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