Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale».
È quanto si legge nella sentenza numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative.
