È stata pubblicata giovedì scorso sul sito dell’Inps la circolare contenente le indicazioni operative per l’anticipazione ordinaria del TFR/TFS che possono richiedere i pensionati iscritti alla “Gestione Unitaria Creditizia e Sociale”.
Dal 1° febbraio 2023, infatti, l’Inps accorda l’anticipazione di parte o dell’intero TFR/TFS maturato, ma non ancora esigibile con un interesse pari all’1% fisso e una ritenuta per spese di amministrazione pari allo 0,50%.
La domanda di anticipazione del TFR/TFS può essere presentata sul sito dell’Inps oppure tramite un soggetto delegato o presso i CAF e Istituti di patronato.
Qualora la suddetta domanda sia accolta, l’Inps stessa predisporrà una bozza di proposta di cessione rendendola disponibile nell’area personale My Inps dell’iscritto, che avrà 30 giorni di tempo per sottoscriverla e rinviarla all’Istituto.
Ricevuta la proposta di cessione del TFS/TFR l’Istituto verifica e trasmette l’accettazione della proposta oppure il mancato accoglimento al richiedente.
L’iscritto può sempre recedere dalla richiesta di anticipazione del TFS/TFR, senza alcun onere a proprio carico, fino all’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione.
Per approfondire la disciplina dell’anticipazione del TFR/TFS si può consultare l’apposito Regolamento e il Messaggio Inps numero 430 del 30 gennaio 2023.
Gli approfondimenti sull’iter della richiesta di anticipazione del TFS/TFR sono contenuti nella Circolare numero 79 del 07-09-2023.