È stata pubblicata la circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, con cui l’Istituto comunica la conclusione di tutte le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2023 e fornisce il dettaglio delle operazioni effettuate.
L’articolo 2 del decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari al 7,3% dal 1° gennaio 2023.
Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, pertanto, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a € 2.101,52). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023.
La circolare descrive in dettaglio gli indici definitivi dei trattamenti minimi di pensioni per i lavoratori dipendenti e gli assegni vitalizi per il 2022, riporta l’indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023 e la modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023, ricordando che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Inoltre, sono fornite le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2023.
Si fa presente che, per l’anno 2023, l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
Si ricorda, infine, che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili nonché le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Per l’anno 2023, pertanto, il pagamento del mese di gennaio sarà disposto il 3 gennaio.
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali, il certificato di pensione per il 2022 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale.