Interessante pronuncia della terza sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in materia di riammissione in servizio di un dipendente della Polizia di Stato.
I fatti.
R.G. già Assistente Capo della Polizia di Stato, cessato dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 1 gennaio 2008, con plurime istanze aveva chiesto di essere riammesso in servizio avvalendosi della previsione del combinato disposto dell'art.60 del D.P.R. 335/82 e dell'art. 132 del T.U. n.3/57.
A seguito del rigetto delle stesse senza una specifica motivazione o con motivazione del tutto approssimativa ed illogica (come nel caso dell'ultima istanza motivata dal fatto che aveva superato i 40 anni di età) R.G. patrocinato dall'Avv. Pietro Barbaro, legale di riferimento del SIULP di Reggio Calabria, aveva impugnato avanti al TAR del Lazio il provvedimento dell'Amministrazione deducendo, tra l'altro, l'irragionevolezza del criterio adottato.
Con la sentenza di accoglimento il TAR Lazio aveva affermato che "l'avversato criterio di massima, che attribuisce al superamento dell'età di 40 anni l'efficacia di una causa preclusiva a priori appare in effetti viziato da grave irragionevolezza".
Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero dell'Interno contestando il carattere discrezionale dell'atto di riammissione.
Il Consiglio di Stato, con una decisione destinata ad essere assunta a riferimento, ha rigettato l'appello confermando, così, la sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto le ragioni di R.G.
Secondo il massimo organo della Giustizia Amministrativa, se da una parte la P.A. nel valutare l'istanza di riammissione in servizio gode di ampia discrezionalità, è pur vero che " nel momento in cui al diniego viene data una motivazione specifica ( come nella vicenda in esame), inevitabilmente si apre il varco al sindacato sull'eccesso di potere, se non altro, in base al parametro della ragionevolezza".
Sempre secondo il giudizio dell'Alto Consesso "non sembra accettabile, sotto il profilo della ragionevolezza, un criterio di massima che esclude a priori la riammissione in servizio di un ex dipendente, per il solo ed unico motivo che costui abbia superato l'età di 40 anni, senza collocare questo elemento nell'ambito di una valutazione complessiva estesa ad altri fattori; ad esempio, la durata del pregresso rapporto di servizio e quella del periodo intercorso fra la cessazione dal servizio e la domanda di riammissione; oppure le ragioni che avevano indotto il dipendente dal servizio, il genere di attività lavorativa svolta nel frattempo e via dicendo".
In conclusione i Giudici del Consiglio di Stato nel respingere il concetto "che l'età di 40 anni sia troppo avanzata per tornare a svolgere l'attività fruttuosamente per un lungo periodo di tempo ( venti anni nel caso dell'attuale appellato) e abbandonata solo per un breve periodo" ha sottolineato che " può dare in questo senso il fatto che sia in itinere presso il Ministero dell'Interno una ipotesi di nuove disposizioni che consentirebbero l'accesso alla Polizia di Stato di dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno, di età non superiore a 40 anni al momento della domanda".
Per questi motivi ha confermato la sentenza di primo grado, condannando il Ministero al pagamento delle spese di giudizio.
Ora l'Amministrazione soccombente dovrà riammettere R.G. nelle funzioni che aveva ricoperto con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sino all'atto dalla cessazione volontaria dal servizio.