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Centri riabilitativi, Dipartimento della Salute fa chiarezza: “Tanti in attività, pochi gli autorizzati”

A Catanzaro e nel suo hinterland, sono due le strutture di fisioterapia e riabilitazione autorizzate ed altre tre sono quelle accreditate dalla regione Calabria. Ma basta fare una rapida consultazione su internet per scoprire che i centri fisioterapici dell’area sono ben più numerosi, almeno una trentina quelli venuti fuori da una recente ricerca.

Come deve regolarsi quindi, un cittadino che necessità di una riabilitazione post operatoria o di sedute fisioterapiche? L’ANSA lo ha chiesto al dipartimento della Salute della regione per fare chiarezza sull’argomento.

La normativa di riferimento, specifica il dipartimento, “è costituita dalla Legge regionale del 18 luglio 2008, numero 24 e similari (norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private). L’articolo 3, comma 2, indica in particolare le strutture soggette ad autorizzazione e, tra queste, annovera le strutture che erogano prestazioni di recupero e rieducazione funzionale”.

Ciò detto, continua il dipartimento alla Salute, “la legge non pone limiti quantitativi alla presenza sul territorio di strutture riabilitative che erogano prestazioni con oneri a carico dei privati, purché naturalmente munite di autorizzazione”.

“Un limite esiste invece – spiega il dipartimento – per quelle strutture che intendano erogare le prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale: in tal caso, occorre necessariamente che siano munite, in aggiunta, del titolo di accreditamento che viene rilasciato nei limiti della compatibilità con il fabbisogno programmato, in rapporto all’ambito territoriale di riferimento (per distretto di Azienda sanitaria provinciale). Va anche precisato che nel caso di studi medici (o di altre professioni sanitarie) libero-professionali, l’articolo 3 della Legge regionale 24/2008 dispone che non occorre autorizzazione sanitaria quando questi ultimi non sono attrezzati ad erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche che comportino un rischio per la sicurezza e la salute del paziente (articolo 3, comma 3, lettera b)”.

Per quanto riguarda la “repressione di condotte illecite, la stessa legge regionale pone, all’articolo 14, le disposizioni per la vigilanza e il controllo sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Pertanto, in termini pratici – spiega il dipartimento regionale – ove dai controlli di routine espletati sul territorio da parte delle Asp di riferimento o dagli organi di polizia giudiziaria, ovvero dalle segnalazioni dei privati, emergano situazioni di irregolare o, peggio, illegittimo esercizio di attività sanitaria, la Regione attiva la vigilanza avvalendosi, in esito agli accertamenti di rito, del potere sanzionatorio riconosciuto dall’articolo 10 della Legge regionale numero 24, a fronte dell’esercizio senza titolo sanitario o difforme dal titolo posseduto”.

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