Anche stavolta, pur concedendo comunque uno sconto di 2 punti sul totale dei 7 comminati in primo grado, la pubblicazione delle motivazioni circa l’ultima sentenza della giustizia sportiva, nello specifico della Corte Federale d’Appello, bacchettano pesantemente la Reggina. Di seguito i passaggi salienti del testo appena pubblicato sul sito della Figc. In calce, troverete il link di rimando al testo completo.
Queste Sezioni Unite aggiungono che la opponibilità alla valutazione della giustizia sportiva dei dinieghi da parte dell’ordinamento statale potrebbe essere sostenuta solo dalla dimostrazione, da parte della società interessata, tramite il suo amministratore, di avere fatto tutto il possibile per illustrare all’organo statale le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento, nel caso di specie di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., sforzandosi – proprio in virtù di quel “quid pluris” derivante dalla sua volontaria sottoposizione (anche) all’ordinamento sportivo – di fare qualcosa di ulteriore rispetto a una “normale” compagine societaria di diritto civile (a cui è sufficiente rispettare le condizioni e i termini fissati dal Tribunale fallimentare), proprio per affermare la piena volontà di rispetto anche dei principi generali di cui all’art. 4 del C.G.S. sopra richiamati.
E’ chiaro che, una volta pronunciatosi il Tribunale Fallimentare, la società non poteva derogare alla strada indicata (nel caso di specie la mancata autorizzazione ai pagamenti) ma doveva porsi nella condizione di aver dimostrato di aver fatto quanto possibile per fornire al Tribunale ordinario ogni strumento per decidere anche sullo sfondo delle norme dell’ordinamento sportivo.
In particolare, la società, nel caso di specie, avrebbe dovuto premurarsi, oltre a significare la perentorietà dei termini di cui all’art. 85 cit. e la loro rilevanza per il rispetto della “par condicio” sportiva, di provvedere con la massima sollecitudine a depositare gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, fornendo così adeguati strumenti di conoscenza della specifica situazione al Tribunale fallimentare, prima delle scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023.
E’ vero che, dal punto di vista “civilistico”, la Reggina era ancora “in termini” quando ha presentato le istanze di autorizzazione e il limite per la presentazione del “Piano di ristrutturazione” era ancora aperto, ma ciò solo dal punto di vista della procedura
concorsuale in corso.
Quel “quid pluris” che era richiesto sotto il profilo dello (autonomo) ordinamento sportivo era proprio lo sforzo di provvedere in tale senso, al fine di consentire anche il rispetto dei termini posti dall’ordinamento di cui alle N.O.I.F.; né la società reclamante e il suo amministratore hanno fornito elementi idonei in questa sede a giustificare tale “ritardo”.
Il principio di diritto che ne deriva è, quindi, quello per il quale la sottoposizione a una procedura concorsuale prevista dall’ordinamento statale, pur essendo un “diritto” riconosciuto a una società di capitali dall’ordinamento statale medesimo, non può costituire in sé un “mantello protettivo” che possa congelare gli obblighi previsti dal parallelo ordinamento sportivo, a meno che la società non dimostri di aver fatto ogni sforzo che le era possibile per consentire al Tribunale ordinario di avere tutti gli strumenti per poter provvedere, anche prima della scadenza dei termini da tale autorità concessi nell’ambito della procedura ex art. 40 d.lgs. n. 14/2019 cit.; cosa che, nel caso di specie, è mancata, avendo provveduto la Reggina al deposito di quanto sopra indicato, a quel che consta, solo il 28 aprile 2023, ben dopo le scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023. Tant’è che risulta come lo stesso Tribunale di Reggio Calabria abbia precisato che solo con l’esame di tali due documenti sarebbe stato possibile vagliare l’idoneità del patrimonio attivo esistente all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei e che, in particolare, quel patrimonio non poteva essere, allo stato, intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi.
Pertanto, le pur suggestive tesi difensive dei reclamanti, basate sul richiamo alla differenza tra il principio civilistico della “forza maggiore”, quello generale del “factum principis” e quelli penalistici di cui agli artt. 51 e 650 c.p., ritenuti applicabili al caso di specie, perdono spessore, così come quelle fondate sulla differenza tra “esimente” e “attenuante” di cui ai dinieghi del Tribunale ordinario al pagamento, dato che nel caso di specie non è stato giustificato il mancato sforzo di provvedere, anche prima del termine, alla sottoposizione al Tribunale ordinario di tutti gli strumenti idonei a una decisione ponderata; e ciò anche alla luce delle conseguenze potenziali derivanti da una penalizzazione in classifica – come poi è stato – che avrebbe potuto incidere in senso generale anche sulla continuità aziendale, dato che proprio la posizione in classifica potrebbe influire in maniera decisiva sulla stessa (si pensi all’ipotesi di società ai limiti della “zona retrocessione” e alla potenziale penalizzazione che potrebbe incidere sulla stabilità stessa della compagine sportiva in caso, non auspicabile, di posizione in classifica negli ultimi posti del campionato di serie B).
Per quanto riguarda il “quantum” in totale della sanzione stessa alla società, queste Sezioni Unite ritengono invece di condividere l’assunto delle parti reclamanti relativamente ai due punti di penalizzazione inflitti per il permanere dell’inadempimento del 16 febbraio 2023 ancora alla data del 16 marzo 2023.
In tal caso, infatti, deve individuarsi corretta la ricostruzione della difesa dei reclamanti, secondo la quale si era al cospetto di un’unica condotta. Inoltre, e sul punto, era – qui sì – individuabile la circostanza per la quale la stessa società aveva rappresentato la pendenza al Tribunale e che il pagamento fosse ritenibile essenziale e funzionale alla continuità aziendale, a differenza della volta precedente di cui all’istanza per i pagamenti del 16 febbraio 2023.
In questo unico caso, pertanto, la società ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rappresentare al Tribunale ordinario la situazione di fatto, dando luogo anche a una nuova istanza di autorizzazione, sia pur non condivisa dal Tribunale Fallimentare.
Sul punto, è noto che il comma 2 dell’art. 13 C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SSUU, n. 1/2021-2022).
p.f.