Le regole dell’Intelligence nell’ordinamento internazionale” è il tema della lezione tenuta dal professor Andrea de Guttry, ordinario di diritto internazionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
De Guttry ha introdotto la lezione sostenendo che “il fenomeno dello spionaggio tra Stati sta aumentando e con l’avvento delle nuove tecnologie questa crescita è esponenziale. Oggi tutti gli Stati spiano e sono spiati, anche tra alleati”.
“In tale scenario – ha proseguito – si pone il problema di capire se vi siano delle regole Internazionali che pongono dei paletti sulle attività di spionaggio tra Stati”.
Il docente ha proposto la definizione di spionaggio internazionale, dicendo che essa non è vincolante, indicando il processo di ottenimento di informazioni che non sono disponibili pubblicamente o tramite mezzi tecnici e consiste nell’accesso illecito da parte di uno Stato a informazioni di un altro Stato.
Si tratta di informazioni considerate strategiche nel campo militare, economico o della sicurezza.
De Guttry ha poi introdotto il concetto di spia dicendo che nel diritto internazionale si identifica in un agente inviato all’estero allo scopo di ottenere clandestinamente informazioni riguardanti segreti politici, economici, industriali o militari.
Tutti gli Stati attuali inviano spie all’estero, che comunque dovrebbero rispettare le legislazioni degli Stati dove operano, evitando ingerenze negli affari interni dello Stato ospitante. Ciò però non succede normalmente per cui è bene avere chiare le conseguenze di queste attività illecite.
Il Professore ha elencato le fonti normative che disciplinano il settore: trattati; norme di diritto internazionale consuetudinario; principi generali di diritto; norme cogenti.
Ha poi continuato introducendo i concetti di spionaggio in tempo di guerra e spionaggio in tempo di pace. Lo spionaggio in tempo di guerra ha delle norme codificate: se una spia viene catturata in flagranza non gode di alcun diritto, a differenza del militare che se catturato gode dello status di prigioniero di guerra.
Lo spionaggio in tempo di pace invece non è codificato nell’ordinamento internazionale (mentre lo è, negli ordinamenti interni nazionali) anche se vigono dei principi, come quello di non interferenza degli affari interni e la sovranità esclusiva dello Stato che rappresentano alcuni limiti all’attività di spionaggio in tempo di pace.
Il docente ha poi argomentato che le maggiori difficoltà alle contromisure da adottare nelle azioni di spionaggio si incontrano quando a commetterle sono agenti diplomatici.
Infatti, l’agente diplomatico gode dell’immunità civile e penale dello Stato in cui si trova e quindi non può essere assoggettato all’arresto, alla reclusione.
Questo però vale fintanto che la persona sia regolarmente accreditata. Si puó, però, dichiarare questa persona “non grata” e ordinarle di lasciare il territorio nazionale entro 48 ore.
De Guttry ha continuato l’intervento dicendo che nell’ordinamento italiano abbiamo delle norme che disciplinano lo spionaggio. Nel diritto interno, vi sono delle regole che si applicano agli agenti italiani ovunque essi si trovino fuori dal territorio nazionale.
Il docente ha proseguito sostenendo che gli Stati che sono stati spiati possono intraprendere delle reazioni. Queste dipendono dal luogo in cui è avvenuto l’atto di spionaggio. Ad esempio, non è possibile interferire all’interno delle ambasciate poiché vige l’obbligo di non interferenza e l’obbligo di garantire le funzionalità alle strutture. In caso di violazione di questa regola, lo Stato spiato può chiedere l’immediata cessazione dell’attività illecita e l’eventuale riparazione dei danni subiti con le scuse formali dello Stato ospitante chiedendo l’impegno di non commettere più tali atti in futuro.
Per tali vicende si può anche adire la Corte Internazionale di Giustizia ed in caso di inottemperanza si possono adoperare giustificate contromisure.
De Guttry si è poi soffermato sulla circostanza che il caso di spionaggio posto in essere da agenti de facto (che svolgono questa attività senza fare parte dei Servizi) dello Stato, avrà come conseguenza che lo Stato spiato potrà sottoporre ad arresto e a procedimento giudiziario le spie in conformità con la legislazione nazionale.
Ha poi argomentato che tutte le legislazioni nazionali contengono delle norme ben precise per disciplinare lo spionaggio condotto nel Paese da agenti stranieri de facto e de jure (che fanno parte dei Servizi) oppure condotti anche all’estero nei confronti delle rappresentanze italiane.