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La Cassazione accoglie il ricorso di Antonino Ficara: annullata ordinanza che negava il vincolo di continuazione

La complessa vicenda giudiziaria di Ficara Antonino, incentrata sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse condanne definitive per fatti omicidiari, ha trovato un punto di svolta nella Corte Suprema di Cassazione.

L’istanza predisposta  dal difensore di Ficara, Avv. Basilio Pitasi, mirava a unire sotto il vincolo della continuazione la condanna per l’omicidio di Zindato Francesco, per il quale era stato condannato condannato alla pena di anni 30 con quella per il tentato omicidio di Libri Antonio . Il riconoscimento del vincolo doveva estendersi anche agli altri reati ( l’omicidio di Tomasello Giovanni e la partecipazione alla cosca Latella) già ritenuti in continuazione con il tentato omicidio Libri nella precedente sentenza denominata “processo Valanidi” ed in relazione ai quali era stata inflitta altra condanna alla pena di anni 30. La difesa sosteneva la sussistenza di indicatori concreti, quali la vicinanza temporale dei fatti (novembre 1986 e aprile 1987), l’identità di mandanti  e di esecutori  e il contesto unitario della “guerra di mafia” che dimostravano che i fatti erano avvinti dal vincolo della continuazione.

Va precisato che in sede di cumulo al Ficara era stata inflitta la pena dell’ergastolo. Nella prospettiva difensiva il riconoscimento del vincolo della continuazione potrebbe determinare la quantificazione della pena in anni trenta.

La Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza del 26 febbraio 2025, dopo aver acquisito altra ordinanza che in passato aveva negato la richiesta, aveva rigettato l’istanza. La Corte territoriale motivava il diniego sull’assenza di un unico disegno criminoso. Tale assenza era giustificata dal “peculiare percorso criminale” di Ficara, passato dall’essere un partecipe della cosca Latella ad allearsi con lo schieramento avverso dei Serraino, portando a ritenere i fatti di sangue come espressione di spinte criminose contingenti ed estemporanee. Inoltre, la Corte di merito riteneva che il precedente riconoscimento della continuazione nel processo Valanidi non avesse efficacia vincolante in sede esecutiva.

Ficara Antonino, per il tramite dell’avv. Basilio Pitasi, difeso anche dall’Avv. Esposito Luigi, ha proposto ricorso in Cassazione denunciando vizi motivazionali ed erronea applicazione della legge.

Il PG presso la Corte di Cassazione, aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sostenendo la correttezza del ragionamento della Corte territoriale in merito alla non programmabilità ab origine dei reati-fine. La difesa ha replicato , insistendo sull’illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge.

La Corte di Cassazione, Sezione Prima,  accogliendo le argomentazioni della difesa, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise d’Appello di Reggio Calabria.

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