Reggio, i chiarimenti di Federico (Ipasvi) su sentenza della Cassazione n.7776 del 16 aprile 2015

Il Presidente del collegio IPASVI di Reggio Cal. dott. Carmine Federico ed il Consiglio Direttivo con una nota intendono fare chiarezza sulla sentenza della Corte di Cassazione n° 7776 del 16 aprile 2015: "Successivamente alla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, molti colleghi ed, anche, alcune Associazioni (compreso qualche sindacato) hanno dato una interpretazione distorta della sentenza sviluppando dibattiti in ogni dove, a volte pretestuosi e infondati poiché mirano a sfruttare il dispositivo della Corte Costituzionale creando "attese economiche" che vanno molto di là delle giuste valutazioni economiche che deriverebbero dall'applicazione della sentenza anche per gli Infermieri pubblici dipendenti.

In effetti non meriterebbe alcun commento la costante strumentalizzazione che alcuni mettono in atto ogni qual volta viene trattato il tema iscrizione all'Albo del Collegio IPASVI; iscrizione, ribadiamo, che è un obbligo giuridico - oltre che deontologico - che non può essere disatteso in quanto definito e normato per poter esercitare la professione infermieristica.

La legge 43/06 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" al comma 3 dell'articolo 2 prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente.

La sopracitata sentenza della Cassazione, in cui si prevede che la quota di iscrizione al relativo albo professionale sia "funzionale allo svolgimento dell' attività" di questi professionisti presso l'ente e, quindi, sia a carico dell'ente, riguarda esclusivamente gli avvocati iscritti all'elenco speciale Inps (e comunque agli uffici legali specifici di enti pubblici) e non gli infermieri.

Questi avvocati, infatti, secondo la legge 247/12 sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo e poiché l'esercizio della professione è svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente, il pagamento della tassa annuale per l'iscrizione all'albo rientra, così come specificato nella sentenza, tra i costi dell'ente stesso.

Le sentenze, ricorda la Federazione nazionale IPASVI in una circolare inviata al nostro Collegio provinciale, vincolano, però, solo i soggetti che sono stati parti nella causa. E' evidente quindi che tale enunciazione di un principio da parte della Cassazione può rappresentare una base per richiedere il riconoscimento dello stesso diritto da parte dei professionisti iscritti agli albi che svolgano la professione in modo esclusivo presso un ente come gli infermieri, dipendenti pubblici a tempo pieno. Per gli iscritti ai Collegi IPASVI non esiste un 'elenco speciale' per i pubblici dipendenti e, quindi, il dettato della sentenza non sembra estensibile alla categoria.

Di conseguenza l'iscrizione all'albo IPASVI, anche a parere della FNC IPASVI, rimane a carico del professionista infermiere che, di conseguenza, non ha diritto, al momento, ad alcun rimborso.

A ogni buon fine, il Collegio IPASVI di Reggio Calabria, nell'ambito della sua attività, rimane a disposizione di tutti gli iscritti per ulteriori chiarimenti".