Reggio, Consulenti del lavoro: "Lavoratori occasionali, niente maxisanzione se ci sono gli F24"

"Una valida documentazione fiscale salva il rapporto di lavoro occasionale dalla cd "maxisanzione" in ipotesi di verifica ispettiva. Il ministero del lavoro con la nota n.16920/14 ha, infatti, precisato che l'applicabilità della maxisanzione nelle ipotesi di riqualificazione in sede ispettiva di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con partita IVA e/o ritenuta d'acconto, potrà avvenire solo in assenza di documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto". Lo si legge nella nota del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria.

"Ricordiamo che la maxisanzione si applica nei casi in cui il lavoratore sia del tutto sconosciuto alla Pa, non sia stata effettuata alcuna comunicazione prescritta dalla norma, e/o nessuna registrazione che possa permettere di verificare la volontà del datore di non occultare il rapporto. La sanzione va da un minimo di 1.950 € ad un massimo di 15.600 €, più 195 € per ogni giorno di occupazione irregolare.
Il ministero nella nota elenca la documentazione utile ad evitare la sanzione, confermando che per il lavoratore occasionale non è previsto alcun obbligo di comunicazione preventiva (come invece avviene per lavoratori subordinati, co.co.pro, ecc.). Gli ispettori, quindi, quando la prestazione di lavoro autonomo occasionale dovesse essere riqualificata come lavoro subordinato, oltre alla verifica della documentazione di carattere previdenziale per il limite di 5.000 € annui di compenso, dovranno considerare anche la documentazione fiscale. Per essere considerata valida ai fini dell'esclusione della maxisanzione, la documentazione fiscale obbligatoria dovrà riguardare il versamento della ritenuta d'acconto (20%) con modello F24, le rilevazioni contabili e il modello 770 (scade il 31 luglio dell'anno successivo), riferiti al periodo oggetto di accertamento. Tutti questi documenti consentiranno dal datore di lavoro/committente, pur a fronte di una riqualificazione della prestazione lavorativa da autonoma a subordinata, di non pagare la maxisanzione, in quanto il lavoratore non può essere considerato "in nero".
Attenzione però, perché la documentazione fiscale deve riferirsi ad un periodo che precede l'accertamento. Se, ad esempio, non sono ancora scaduti i temini per pagare la ritenuta d'acconto (entro il 16 del mese successivo all'erogazione del compenso), in assenza di altri elementi utili, la maxisanzione potrebbe essere applicata. Tutte le info dai Consulenti del lavoro".