Reggio, sentenza della Commissione Tributaria sui contributi dei Consorzi di Bonifica: “Nessun pagamento senza benefici”

E' quanto sostenuto da sempre dall'Unione Nazionale Consumatori Calabria, con articoli pubblicati sulla stampa locale, nel 2009, nel 2010 e nel 2013, anche se adesso a ribadirlo, interviene la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, con una sentenza che può definirsi senza alcun dubbio "storica" e che sicuramente avrà ricadute positive sui successivi ricorsi in materia di contributi consortili.

Il ricorrente, in data 22.11.2012 notificava al Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino e alla SO.G.E.T. S.p.A. ricorso, che depositava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, avverso sollecito di pagamento del contributo consortile, deducendo il difetto di motivazione dell'atto, l'infondatezza della pretesa e pertanto l'annullamento dello stesso.

Il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino si costituiva in giudizio con memoria depositata, chiedendo che fosse affermata la fondatezza della pretesa del pagamento e la legittimità del proprio operato, sostenendo che: "in virtù dell'art. 23 della legge regionale 11/2003, comma 1 lett. a, il contributo consortile è dovuto per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente indipendentemente dal beneficio fondiario".

Di tutt'altro avviso la tesi sostenuta dall'Avv. Giuseppe Cotroneo, legale dell'Unione Nazionale Consumatori Calabria, il quale in un'articolata memoria difensiva a tutela del ricorrente e richiamando varie sentenze in merito, ha ribadito la illegittimità della pretesa di pagamento del contributo consortile rivendicato dal Consorzio di Bonifica, sul presupposto che nessun beneficio o miglioria era stato arrecato al terreno di proprietà dello stesso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, sezione 4, presieduta dal Dott. Carlo Macrì e composta dai Giudici Decio Esposito e Maria Teresa Gentile, con la sentenza richiamata da definirsi "epocale" (poiché finora le precedenti sentenze, autorizzavano le richieste di pagamento dei contributi consortili anche in assenza di migliorie e benefici fondiari), ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre e in ogni caso al Consorzio richiedente, poichè la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono i Giudici Tributari, "al primo comma dell'art. 23 si legge: il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. Le due quote sono parte di un unico contributo che presuppone sempre il beneficio, sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare - anzi a mantenere - un ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica".

Nel caso di specie il Consorzio di Bonifica ha omesso di dimostrare l'esistenza di vantaggi fondiari immediati, diretti o pure indiretti derivanti dalle opere di bonifica degli immobili di proprietà del ricorrente, in definitiva non ha provato di avere eseguito alcuna opera di bonifica nell'anno di riferimento o negli anni immediatamente precedenti e per tale motivo, la sentenza ha dichiarato la illegittimità della pretesa del contributo del Consorzio di Bonifica, annullando di conseguenza la richiesta di pagamento.

Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 15 maggio 2013, n. 11801 ha accolto il principio sopra esposto, secondo cui il il R.D. 13 Febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, con la conseguenza che pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione, resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica da completare.

"Purtroppo accade - afferma l'Avv. Saverio Cuoco - che la maggior parte di tali tributi consortili si aggirano su importi pari a euro 18,00 – 36,00 – ecc. che non consente ai cittadini di poter accedere singolarmente alla giustizia per gli elevati costi da sostenere che superano il tributo stesso, con la naturale conseguenza che, si preferisce pagare in considerazione delle spese da corrispondere e del tempo da attendere, per ottenere una decisione favorevole. La commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria inoltre, di recente, non ha ammesso l'azione collettiva promossa dall'Unione Nazionale Consumatori Calabria, avverso la tassa dei consorzi di bonifica, anche se sull'identico argomento, si era pronunciata in maniera del tutto diversa e cioè, favorevolmente, la Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, ammettendo la possibilità di ricorsi cumulativi nel processo tributario, in conformità ormai a diverse sentenze emanate dalla Cassazione, consentendo così per i contribuenti una difesa più lineare, incisiva e meno dispendiosa dal punto di vista economico. La riforma della giustizia tributaria, come più volte ribadito, si impone in maniera sempre più improrogabile, così come analogamente è indifferibile procedere anche alla modifica dei tempi di decisione sulle sospensioni relative alle misure cautelari che spesso giungono successivamente a quando Equitalia attiva ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti di stipendi, pensioni e crediti" conclude il presidente regionale dell'Unione Consumatori.