“Comune usa Tarsu, Tares e Tari come bancomat sui reggini”: Unione Consumatori contesta la legittimità

reggiopalazzosangiorgio15aprIntrodotta dalla Commissione Straordinaria con delibera del 31 ottobre 2012, contestata più volte dall'Unione Nazionale Consumatori Calabria, viene riproposta nuovamente a distanza di cinque anni.

E' quanto sostiene l'avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell'Unione Nazionale Consumatori Calabria a seguito dell'invio alle famiglie reggine, degli avvisi di accertamento TARSU anno 2012.

Le migliaia di lettere inviate in questi giorni alle famiglie reggine della TARSU 2012 e TARI 2013, 2014 mirano esclusivamente e indiscriminatamente a recuperare il più possibile dagli utenti, considerati ormai cittadini-bancomat, evitando così di combattere realmente il fenomeno dell'evasione fiscale.

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E' necessario innanzi tutto verificare i requisiti relativi all'avvenuta prescrizione o meno, infatti le norme in materia di prescrizione per i tributi locali stabiliscono che l'accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

In caso di invio tramite posta raccomandata, la Cassazione, con l'ordinanza 26053/2011, ha precisato che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento, spedito a mezzo posta, coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della ricezione da parte del contribuente.

All'epoca nel 2012 si chiamava ancora TARSU, oggi viene definita TARI, cambiano le sigle, ma la musica rimane la stessa, recuperare ad ogni costo e con qualsiasi mezzo possibile, anche riproponendo una richiesta già bocciata anni addietro in sede giudiziaria, poiché la normativa vigente, pur ammettendo che "province e comuni, sulla base della normativa vigente e nell'ambito della loro potestà regolamentare possano approvare tariffe e prezzi pubblici anche diversi da quelli già pattuiti con gli utenti, in presenza di particolari situazioni, precisa che l'incremento delle tariffe non può mai avere effetto retroattivo".

Va rilevato che la delibera commissariale che ha imposto l'integrazione delle tariffe relative al tributo TARSU (datata 31 ottobre 2012), ha preteso di richiedere il pagamento della stessa per l'anno 2012 e, quindi retroattivamente e se l'art. 54, comma 1bis del d. lgs. 15.12.1997 n. 446, che disciplina i tributi locali, consente agli enti locali di aumentare i tributi, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi, le tariffe e i prezzi pubblici, afferma, nel contempo, che "l'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo". Inoltre, secondo quanto statuisce lo statuto dei diritti del contribuente (art. 3 legge 27.12.2000 n. 212), le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo che la legge lo consenta espressamente, ma dovranno avere decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La stessa Corte di Cassazione attraverso le proprie sentenze ha ribadito più volte in materia fiscale il diniego della irretroattività, dalla cui violazione possono conseguire effetti negativi per il contribuente.

Oltre all'aspetto prettamente legale della vicenda, come più volte ribadito e manifestato dai cittadini, l'Amministrazione comunale non ha preso minimamente in considerazione, che l'avvio della raccolta differenziata in città, da un lato ha determinato notevoli disfunzioni nella raccolta dei rifiuti attraverso un servizio del tutto carente, dall'altro non ha comportato finora, come era nelle previsioni, un abbassamento del relativo carico fiscale e sebbene tra i reggini si sia sempre più diffusa la voglia di contribuire in prima persona a migliorare la propria città e a collaborare, non c'è adeguata corrispondenza da parte dell'amministrazione che ha perso una favorevole occasione per coniugare le diverse esigenze, quelle dell'amministrazione stessa e quelle degli utenti.

"Non è infatti inasprendo le tariffe o inviando avvisi di pagamento a raffica che si combatte l'evasione, tutt'altro, si incentiva nuova evasione, anche perché la gran parte delle famiglie reggine con un reddito già precario, si vedono imporre un importo da pagare a fronte di un servizio che non c'è e se già con la Tarsu e la Tares c'è stata evasione e fin troppo facile comprendere quello che accadrà con la TARI.

L'art. 14 del decreto n° 214 del 2011 che ha istituito la Tares, al comma 20 stabilisce un preciso principio e cioè che il tributo è dovuto nella misura del 20% della soglia massima, nei casi di mancato svolgimento del servizio, in violazione della disciplina di regolamento, o in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti. Insomma la normativa di riferimento offre agli amministratori locali gli strumenti per ridurre il tributo là dove il servizio non sia idilliaco, come nella nostra città, anche a seguito dei contrasti evidenti tra la società AVR ed il Comune stesso, che ha ingenerato un diffuso malcontento per l'accumulo di rifiuti di ogni genere con possibili rischi per la salute pubblica, tale da richiedere l'intervento dell'autorità sanitaria per i pericoli di danno alle persone e all'ambiente. La buona volontà dal basso, quella dei cittadini c'è, ma alla stessa deve corrispondere un'adeguata azione amministrativa che applichi il giusto tributo, che allo stato attuale risulta spropositato negli importi, in assenza di adeguata corrispondenza nel servizio" conclude il presidente regionale, avvocato Saverio Cuoco.