Melito Porto Salvo (RC), il sindaco emette ordinanza contro la prostituzione

"Preso atto che sono pervenute numerose e reiterate segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di persone dedite all'esercizio della prostituzione su varie vie del territorio comunale; rilevato che, tali segnalazioni hanno avuto riscontro da parte dell'attività posta in essere dal Corpo di Polizia Locale che ha potuto verificare la veridicità delle predette segnalazioni e constatare che l'esercizio della prostituzione viene svolto in vie del centro urbano, con particolare riferimento alla zona in prossimità di Piazza Stazione" il sindaco di Melito Porto Salvo Giuseppe Salvatore Meduri emette un'ordinanza contro la prostituzione.

Il primo cittadino ordina che " a decorrere dalla data odierna sino al 15 maggio 2018, per le esigenze di sicurezza pubblica su tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque:

1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento continuativo della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;

2) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;

3) alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2. Le violazioni previste al presente punto comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992.

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Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazione previste ai sopra riportati punti 1 e 2, sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, P.M.R. determinato nella somma di €. 400,00 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento".