Integrazione TARSU 2012: il Comune di Reggio Calabria ci riprova e l’Unione Consumatori annuncia ricorsi

Introdotta dalla Commissione Straordinaria con delibera del 31 ottobre 2012, unitamente a quella riguardante anche il servizio idrico, dichiarata illegittima su ricorso dell'Unione Nazionale Consumatori Calabria, viene riproposta nuovamente a distanza di cinque anni, guarda caso, proprio al limite della prescrizione quinquennale.

E' quanto sostiene l'avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell'Unione Nazionale Consumatori Calabria a seguito dell'invio alle famiglie reggine, degli avvisi di accertamento TARSU anno 2012.

Infatti, all'epoca si chiamava ancora TARSU, oggi viene definita TARI, cambiano le sigle, ma la musica rimane la stessa, recuperare ad ogni costo e con qualsiasi mezzo possibile, anche riproponendo una richiesta già bocciata anni addietro in sede giudiziaria poiché la normativa vigente, pur ammettendo che "province e comuni, sulla base della normativa vigente e nell'ambito della loro potestà regolamentare possano approvare tariffe e prezzi pubblici anche diversi da quelli già pattuiti con gli utenti, in presenza di particolari situazioni, precisa che l'incremento delle tariffe non può mai avere effetto retroattivo".

Va rilevato che la delibera commissariale che ha imposto l'integrazione delle tariffe relative al tributo TARSU (datata 31 ottobre 2012), ha preteso di richiedere il pagamento della stessa per l'anno 2012 e, quindi retroattivamente e se l'art. 54, comma 1bis del d. lgs. 15.12.1997 n. 446, che disciplina i tributi locali, consente agli enti locali di aumentare i tributi, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi, le tariffe e i prezzi pubblici, afferma, nel contempo, che "l'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo". Inoltre, secondo quanto statuisce lo statuto dei diritti del contribuente (art. 3 legge 27.12.2000 n. 212), le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo che la legge lo consenta espressamente.

Nel caso di specie non opera alcuna previsione normativa che consenta di conferire effetto retroattivo alla imposizione di aumento per il periodo relativo all'anno 2012.

Infatti gli Enti pubblici, possono approvare le modifiche tariffarie, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno, ma dovranno avere decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Pertanto poiché l'integrazione tariffaria relativa all'anno 2012 veniva disposta con delibera del 31 ottobre 2012, l'incremento poteva essere preteso soltanto a far data dal 1° gennaio 2013 e non certo per gli anni precedenti.

Dichiarate illegittime quindi le richieste di integrazione tariffaria poiché applicate retroattivamente, violando il principio generale di irretroattività, vengono inopinatamente riesumate con l'avviso di accertamento recapitato ai reggini, nella speranza di recuperare quanto già bocciato in precedenza.

La stessa Corte di Cassazione attraverso le proprie sentenze ha ribadito più volte in materia fiscale il diniego della irretroattività, dalla cui violazione possono conseguire effetti negativi per il contribuente.

Nonostante quindi sull'integrazione tariffaria della TARSU 2012, l'Unione Nazionale Consumatori Calabria abbia condotto una opposizione convinta, in conformità al dettato legislativo, sostenuto dalle sentenze emesse favorevolmente dall'Autorità Giudiziaria, viene proposta nuovamente, dimostrando indifferenza nei confronti delle legittime proteste della cittadinanza di cui ci siamo fatti portavoce su tale argomento e che continueremo a contestare stante anche l'enorme pressione fiscale a cui sono sottoposte le famiglie reggine.

Prendiamo atto inoltre come più volte denunciato che l'avvio della raccolta differenziata in città, anche se allo stato attuale si aggira su una percentuale contenuta, non ha comportato finora, come era nelle previsioni, un abbassamento del relativo carico fiscale.

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Infine il saldo TARI 2017 riporta ancora il tributo provinciale calcolato applicando l'aliquota del 5% del tributo dovuto.

Pertanto, siamo in presenza di un Ente locale quale la Provincia, che non esiste più, ma che pretende il versamento del 5% dell'imposta. In sostanza il 5% del bollettino postale viene girato dal Comune alla Provincia che eroga servizi e prestazioni che dovrebbero essere di appartenenza della città metropolitana.