Inconsapevole di aver agevolato la 'ndrangheta? Cammera si "gioca" la scarcerazione

cammeramarcellogiovane 500di Angela Panzera - "Occorre motivare correttamente se Marcello Cammera avesse, o meno, consapevolezza di agevolare l'associazione mafiosa governata da Paolo Romeo". È questo il senso del "diktat" che proviene dalla Corte di Cassazione che il 31 marzo scorso ha annullato con rinvio, ad un'altra sezione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, l'ordinanza di custodia cautelare con cui invece veniva confermato il carcere r il dirigente comunale finito in manette nel giugno dello scorso anno nell'ambito dell'inchiesta "Reghion". Cammera, per anni dirigente del settore Lavori Pubblici di Palazzo San Giorgio, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e altri reati aggravati. Secondo il pm antimafia Stefano Musolino, che ha condotto l'indagine insieme ai Carabinieri, l'architetto sarebbe stato un uomo dell'avvocato Paolo Romeo, considerato a capo della cupola massonica della 'ndrangheta: non a caso, la posizione di Cammera (con riferimento ad alcune specifiche condotte) è stata stralciata dal procedimento originario, "Reghion", e riunificata nel processo "Gotha", con cui la Procura della Repubblica di Federico Cafiero De Raho ha portato alla sbarra la masso-'ndrangheta reggina. La Suprema Corte però, accogliendo il ricorso avanzato dagli avvocati Carlo Morace e Massimo Canale, "bacchetta" il Tdl reggino su alcuni fronti e tra questi il più importante è sicuramente quello che fa riferimento alla "motivazione del provvedimento in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di concorso esterno in associazione mafiosa". Secondo la giurisprudenza in materia proprio di concorso esterno occorre che "l'interessato agisca nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio" e ancora che "l'agente, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa, rendendosi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno della quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del concorrente esterno". Alla luce di queste affermazioni per la Cassazione ciò non è stato adeguatamente motivato dal Riesame che invece aveva confermato non solo le esigenze cautelari per Cammera, ma anche gli indizi di colpevolezza. Ed ecco che la questione deve necessariamente tornare al vaglio di un altro collegio del Tdl.

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"Il provvedimento- chiosano gli Ermellini- risulta adeguatamente motivato con riguardo al profilo oggettivo, là dove il Collegio della cautela ha indicato le specifiche vicende nelle quali Cammera, mettendo a disposizione il ruolo ed i poteri derivanti dalla pubblica funzione ricoperta, favoriva le imprese ruotanti nell'orbita della consorteria 'ndranghetista e dunque consentiva l'infiltrazione dell'associazione nei sistemi dell'associazione nei sistemi di potere locale". Ed ecco che vengono richiamati l'atteggiamento assunto dal Cammera con l'imprenditore Barbieri, i consigli dati agli imprenditori Gironda, suscettibili di misure interdettivi, il rapporto con l'avvocato Paolo Romeo, definito dalla Cassazione, "con trascorsi giudiziari non di poco momento e coinvolto nella vita politica e imprenditoriale di Reggio Calabria, ed infine gli apporti dati dal Cammera in relazione a diversi appalti dati a consorzi di imprese alle quali partecipano o hanno interessi personaggi vicino alle consorterie criminali (del lido comunale e della festa del mare di Gallico) così come i "vantaggi ottenuti in cambio dal Cammera, in particolare la manovra mediatica messa in atto da Romeo e dalla giornalista Teresa Munari affinchè egli non fosse rimosso dall'incarico dirigenziale, strategico.

Fino a qua nulla da dire, ma quando si arriva a tracciare la "consapevolezza", o meno, dell'architetto Cammera di agevolare la 'ndrangheta capeggiata secondo la Dda da Romeo, la motivazione del provvedimento (del Riesame ndr) "risulta, di contro, inadeguata in relazione all'elemento soggettivo(...) ritiene il Collegio che il Tribunale abbia non correttamente evinto la prova (seppure soltanto in termini di gravità indiziaria) che, nel momento in cui favoriva gli interessi di taluni imprenditori per tramite del Romeo, avesse coscienza e volontà di assicurare un contributo teso ad agevolare o la societas sceleris", ossia la 'ndrangheta reggina.

"In considerazione del ruolo da protagonista in concreto svolto dal Romeo nel contesto politico, amministrativo ed economico cittadino valorizzato dal Tribunale calabrese e dall'assenza di una qualunque indicazione circa la consapevolezza del Cammera- in quel momento- di interfacciarsi con un elemento di spicco della 'ndrangheta unitaria (all'epoca Romeo non era stato ancora colpito da provvedimento coercitivo a tale titolo), la relazione privilegiata di Cammera con Romeo scolpita nel provvedimento costituisce certamente un indizio di tale consapevolezza che, nondimento, avrebbe dovuto essere supportata da ulteriori elementi obbiettivi per poter assurgere al requisito di gravità. In altri termini i favori assicurati dal Cammeraad alcuni imprenditori per tramite del Romeo, rivelatosi ex postintraneo all'associazione mafiosa, non valgono di per sé a costituire prova (ma, si ribadisce, soltanto un indizio) della consapevolezza di assicurare un contributo all'organizzazione medesima". Medesima situazione, per la Suprema Corte, anche in merito ai "rapporti" di Cammera con gli imprenditori Francesco Gironda, Vincenzo Carmine Barbieri e "AGP Costruzioni", sia per quanto riguarda alla "intraneità o vicinanza degli stessi alla consorteria criminale, sia quanto all'affermata coscienza e volontà di Cammera, favorendoli, un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio".
La "palla" quindi passa nuovamente al Tdl reggino. E questa volta, sia sul fronte della non sufficiente motivazione, che dalla conferma, o meno, dell'ordinanza custodiale, la Dda "rischia" la scarcerazione dell'architetto Cammera, di uno dei principali imputati del maxiprocesso"Gotha" condotto contro la masso-mafia reggina.