Tribunale di Palmi rigetta eccezione INPS su indennità di accompagnamento: soddisfatto l’avvocato Chindamo

La questione sulla quale il Tribunale di Palmi ­­­– sez. lavoro e previdenza- è stato chiamato a pronunciarsi riguarda una pericolosa eccezione processuale rassegnata dall'I.N.P.S. nei contenziosi instaurati ed intesi all'accertamento del requisito sanitario per l'ottenimento del beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento; beneficio prima negato dall'Ente Previdenziale in sede di visita collegiale ante causam.

--banner--

Nello specifico ed in estrema sintesi, l'eccezione proposta dall'avvocatura dell'Ente avverso le centinaia di ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale si sostanzia nella asserita carenza di idoneità della domanda amministrativa a causa della mancata spunta da parte del medico di base nel certificato da inviarsi telematicamente all'Ente e propedeutico a tutte le fasi successive del procedimento delle caselle " impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" o " persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

Il Tribunale di Palmi aveva dimostrato una propensione all'accoglimento della suddetta eccezione con la conseguenza di non poco conto della dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi con la perdita degli aventi diritto, senza alcuna attribuibilità agli stessi di responsabilità nella " svista" del medico curante, della possibilità dell'accertamento giudiziale del loro diritto all'ottenimento della importante prestazione previdenziale di sostegno.

In accoglimento della tesi difensiva avanzata dall'avvocato Enrico Chindamo del foro di Reggio Calabria, nell'interesse di una sua assistita il Tribunale di Palmi, nella persona del Giudice Del Lavoro Dott.ssa Giuliana Prefazio, ha mutato radicalmente il precedente orientamento giudicando meritevole di reiezione l'eccezione proposta dall'I.N.P.S. in quanto l'assenza della spunta non è da considerarsi, alla stregua della normativa vigente e delle circolari emanate in materia dal Ministero della Salute, vizio tale da inficiare la domanda amministrativa. In ogni caso, prosegue il Giudice, come, peraltro, previsto in generale anche in materia di procedimento amministrativo, sarebbe stato preciso onere della Commissione Medica in sede di vaglio della documentazione offerta richiedere l'eventuale integrazione del documento non ritenuto congruo e completo.

L'avvocato Chindamo esprime la sua soddisfazione: " non potevamo nutrire dubbi circa la sensibilità del Tribunale in ordine ad una questione priva, in verità, di particolare pregio processuale ma in grado, tuttavia, di mortificare il sacrosanto diritto di ammalati di una certa gravità – quali sono quelli che hanno titolo all'indennità di accompagnamento- all'accertamento giudiziario dei requisiti negati dall'I.N.P.S. Questi tentativi di far cassa sui diritti degli ammalati sono indegni di un paese civile".