Lavoro domestico, Consulenti del lavoro: "Telecamere in casa anche senza autorizzazione"

"Non è necessaria l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per installare le telecamere in casa, in ipotesi di occupazione presso la famiglia di lavoratori domestici (colf, assistenti alla persona, giardinieri, ecc.). E' però necessario acquisire il consenso preventivo dall'interessato". Lo scrivono i consulenti del lavoro di Reggio Calabria in una nota.

"L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n.1004/17, ripercorre le caratteristiche del lavoro domestico legate all'applicazione dello Statuto dei lavoratori, esprimendo un parere in merito alla possibilità di autorizzare l'installazione di un impianto di videosorveglianza collocato in un'abitazione privata all'interno della quale è presente un lavoratore domestico.
Il collaboratore domestico svolge l'attività lavorativa nella casa abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia, in quanto il rapporto di lavoro domestico non si svolge all'interno di un'impresa organizzata e strutturata, ma nell'ambito di un nucleo ristretto ed omogeneo, di natura per lo più familiare e risponde alle esigenze tipiche e comuni di ogni famiglia.
Il rapporto di lavoro domestico, in considerazione della peculiarità dello stesso, sin dall'origine ha goduto di una regolamentazione specifica, che, per l'appunto, tiene conto delle speciali caratteristiche che contraddistinguono la prestazione lavorativa resa dal lavoratore, l'ambiente lavorativo e, fattore non irrilevante, la particolare natura del soggetto datoriale. Di conseguenza è esclusa l'applicabilità dei limiti e dei divieti di cui all'art. 4 della legge n. 300/70 che stabilisce le regole per l'installazione di telecamere nei locali dove si svolge il lavoro".

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"L'esclusione del lavoro domestico non sottrae al rispetto dell'ordinaria disciplina sul trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal Dlgs. n.196/03, che dispone la necessità di ottenere il consenso preventivo dell'interessato e di predisporre il connesso obbligo informativo dello stesso. Anche le fasi di estinzione del contratto di lavoro domestico, si legge nella nota, sono disciplinate da norme che si allontanano dalle regole generali che assistono, ordinariamente, il momento di interruzione del legame negoziale fra le parti interessate. Il rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela dello Statuto dei lavoratori poiché il datore è un soggetto privato non organizzato in forma d'impresa. Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha pubblicato la guida al lavoro domestico con tutte le regole per questo speciale rapporto di lavoro.