Reggio, Consulenti del Lavoro: "Riammissione alla rateizzazione: un’opportunità che scade il 31 maggio"

La legge di Stabilità ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti dalla rateizzazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, di essere riammessi al pagamento rateale.
Chiarimenti sui requisiti soggettivi ed oggettivi per la riammissione alla rateizzazione sono poi arrivati con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E/2016 la quale definisce che: i contribuenti che possono essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante atto di adesione all'accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, oppure, per acquiescenza; inoltre, devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal paino di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenza successive.
Per quanto attiene, invece, all'ambito oggettivo, il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato a due condizioni: che la decadenza dalla rateazione si sia verificata nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, ossia nel periodo compreso tra il 15.10.2012 ed il 15.10.2015; e che le somme riguardino le imposte dirette (IRPEF, IRES, addizionali, IRAP) e non anche quelle indirette (ad esempio l'IVA), che restano quindi escluse dall'ammissione al beneficio.
Per poter essere riammessi alla rateizzazione è necessario versare entro il 31.05.2016 la prima delle rate scadute, compilando il Modello F24 con gli stessi codice tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Una volta effettuato il pagamento, il contribuente deve trasmettere al competente Ufficio la copia della quietanza del pagamento effettuato nei 10 giorni successivi, tramite: consegna diretta all'Ufficio o posta elettronica ordinaria o certificata.
Ricevuta a quietanza, l'Ufficio provvede alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati- la sospensione è limitata ai carichi iscritti a ruolo e non ancora riscossi, compresi interessi e sanzioni- e procede all'elaborazione di un nuovo piano rateale secondo due fasi: ricalcolo delle rate e scomputo dei versamenti effettuati dal contribuente.
Si ricorda che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza definitiva dal beneficio della rateazione. Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.