Il Comune di Reggio Calabria dovrà sborsare soldi anche per i vigili urbani

reggio palazzosangiorgio150416di Anna Zaffino - E' stato accolto parzialmente il ricorso degli agenti della Polizia Municipale contro il Comune di Reggio Calabria. In discussione il mancato pagamento da parte dell'Ente dell'indennità di disagio prevista per svolgere attività all'esterno. Il giudice del Lavoro Francesca Sicari ha stabilito infatti che Palazzo San Giorgio dovrà pagare l'indennità di disagio esterno di cui aveva sospeso l'erogazione dall'aprile del 2010.
I vigili urbani ricorrenti, difesi dagli avvocati Marco Battaglia e Salvatore Amico, hanno sostenuto che fino al 2009 è stata loro erogata l'indennità aggiuntiva servizio esterno (c.d. indennità di disagio), di cui all'art.17 punto 7 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo rubricato "Attività disagiate". Il giudice Sicari ha accolto parzialmente la domanda e ha dichiarato il diritto dei ricorrenti, con la sola esclusione di Tiziana Domenica Malara, Rosalba Venanzio, Daniela Maria Cutrupi e Domenico Porcino, a percepire dal Comune di Reggio Calabria l'indennità non corrisposta dal mese di aprile 2010 e, conseguentemente, ha condannato il Comune di Reggio Calabria alla corresponsione della detta indennità dal mese di aprile 2010 "nei limiti del fondo ad essa destinata – si legge nella sentenza – oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo". Si attende adesso di conoscere le modalità con cui il Comune vorrà riconoscere quanto dovuto ai ricorrenti con aggravio degli interessi maturati.

Una sentenza che rischia di complicare ulteriormente la difficile situazione contabile di Palazzo San Giorgio.

In merito all'altro oggetto della causa, concernente il mancato pagamento da parte del Comune dell'attività lavorativa prestata nei festivi infrasettimanali, il giudice ha rigettato la richiesta. "I ricorrenti, dipendenti del Comune di Reggio Calabria quali agenti municipali Categoria C (alcuni categoria D), deducono che fino al 2009 la prestazione lavorativa resa in giornata festiva infrasettimanale, veniva retribuita con l'indennità di cui all'art. 24, 2° comma CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 14/09/2000". Successivamente, dal 2010, l'emolumento non gli è stato corrisposto sul presupposto che" il servizio reso in una giornata festiva infrasettimanale fosse già compensata dall'indennità prevista dall'art. 22 del CCNL citato, che disciplina l'indennità di turnazione, modalità di svolgimento della loro prestazione lavorativa". In questo caso il giudice Sicari gli ha dato torto.

"In caso di sconfitta - avevano detto - per il Comune di Reggio Calabria si dovrà passare al calcolo di quanto dovuto agli agenti ricorrenti e si prevede un importo totale per diverse centinaia di migliaia di euro. Si vuole sottolineare come questa è una class action indetta dai lavoratori e senza l'appoggio di alcun sindacato. Questo aspetto è per i ricorrenti fondamentale perchè a prescindere dall'esito, che si auspica positivo, non si vuole che qualche sindacato voglia assumersene il merito" .

Le altre tegole sul Comune di Reggio Calabria:

http://ildispaccio.it/primo-piano/106932-reggio-comune-nei-guai-tribunale-rigetta-sospensione-decreto-ingiuntivo-leonia

http://ildispaccio.it/lettere/107019-reggio-i-dipendenti-comunali-che-fine-hanno-fatto-i-nostri-stipendi