Rotazione personale nel Comune di Catanzaro: i consiglieri Corsi e Costanzo scrivono al segretario generale

I consiglieri, Antonio Corsi e Sergio Costanzo, hanno scritto al segretario generale di palazzo de Nobili e per conoscenza al prefetto e al sindaco menzionando che lo scorso mese di gennaio avevano chiesto "di conoscere preventivamente le risultanze della procedura relativa alla rotazione del personale e se la stessa procedura avesse tenuto conto di alcuni elementi ritenuti, dagli scriventi, di rilevante importanza". Alla luce della delibera di giunta dello scorso 2 febbraio chiedono al segretario "se non ritenga opportuno riconsiderare l'intera problematica proprio alla luce della Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e consentire a tutto il Consiglio Comunale di esercitare le proprie prerogative in una materia che sembrerebbe non solo di competenza di quest'ultimo ma perché quest'ultimo può e deve valutare i criteri generali di organizzazione propri della misura citata" .

Testo integrale della lettera

"Gli scriventi Consiglieri Comunali con la nota del 29.1.2016 protocollata al n. 11817 hanno chiesto di conoscere preventivamente le risultanze della procedura relativa alla rotazione del personale e se la stessa procedura avesse tenuto conto di alcuni elementi ritenuti, dagli scriventi, di rilevante importanza.

Quanto richiesto in via preventiva non era stato frutto di uno "sfizio" o, ancor di più, da "una arbitraria ed inconsistente invasione di campo" da parte dei richiedenti ma avanzato nella logica e nel rispetto delle indicazioni dell'ANAC contenute nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, peraltro anche citata in entrambe le deliberazioni di Giunta Comunale emarginate.

Si legge, infatti, sulla Determinazione dell'ANAC ( Parte Speciale – Premessa paragrafo 4. punto 4.1. rubricato Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi -pag. 10- 2° e 3° capoverso) "Manca, invece, una più accurata disciplina del processo di formazione del PTPC che imponga una consapevole partecipazione degli organi di indirizzo. Nell'attesa, anche in questo caso, del decreto delegato previsto dalla l. 124/2015 (art. 7), è raccomandato alle amministrazioni e agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione, in fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio: l'approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo.

Per gli enti territioriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutrivo resta competente all'adozione finale. In questo modo l'organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC".

Ebbene, la S.V. ha ritenuto, nonostante sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2016 risulti testualmente:"Vista la Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, con la quale l'Autorità, nelle more dell'adozione del nuovo PNA - che dovrà essere approvato secondo la disciplina da adottarsi con Decreto Legislativo Delegato sulla base dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 - e alla luce dell'analisi condotta sui PTPC adottati dalle diverse Amministrazioni, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'adozione dei nuovi PTPC per il triennio 2016-18"di ignorare completamente il ruolo dei consiglieri comunali in tutte le fasi di predisposizione ed approvazione del PTPC limitandosi, nell'individuare gli attori interni ed esterni nonché i canali e gli strumenti di partecipazione, ad attribuire al Consiglio Comunale un ruolo di mera eventuale ratifica, mediante comunicazione del processo di programmazione e verifica per l'eventuale acquisizione (non si comprende in che termini) di indirizzi e proposte per la loro attuazione (ovviamente postumi all'approvazione).

Insomma, il Consiglio Comunale è stato tenuto all'oscuro di tutto il complesso processo di formulazione del PTPC, nonostante le sollecitazioni di qualche suo componente. Non si è tenuto conto né del doppio passaggio Consiglio/Giunta consigliato dall'ANAC ma non appare neanche palese "chi" o meglio con quale atto è stato stabilito il procedimento da seguire per l'approvazione del piano anticorruzione dell'Ente.

In questa logica, ovvero dell'estromissione del Consiglio è stata quindi anche approvata la deliberazione n. 22/2016 avente ad oggetto "atto di indirizzo per rotazione personale". E che ci sia stata la certa estromissione dei consiglieri (questa volta anche in via di mera eventuale ratifica come il resto) risulta "per tabulas" tant'è che il dispositivo dell'atto ne dispone la trasmissione ai dirigenti ed all'organismo indipendente di valutazione ignorando completamente i Consiglieri Comunali.

Ma la cosa che ancor di più preme agli scriventi evidenziare è che non si comprende proprio il contenuto della delibera posto che la stessa è qualificata come atto di indirizzo che contiene – le motivazioni – della misura anticorruzione- misura che figura come misura obbligatoria nell'idea del legislatore e che deve trovare collocazione nel piano anticorruzione. In detto documento, infatti, la misura della rotazione viene prevista e motivata. In quanto tale, quindi come misura prevista dal piano NON NECESSITA di un successivo atto deliberativo di indirizzo per la sua attivazione. L'indirizzo semmai, e coerentemente con il fatto che trattasi di misura anticorruzione di natura organizzativa, avrebbe dovuto contenere I CRITERI, I TEMPI E LE MODALITA' DI ATTUAZIONE NON CERTO LE MOTIVAZIONI (peraltro ridondanti e riferentesi alle varie comunicazioni effettuate ai soggetti destinatari della misura (dirigenti e p.o.) sull'obbligatorietà della stessa, quasi a voler giustificare che trattasi di una misura "derivante dalla Legge" che l'Amministrazione deve "obtorto collo", attivare.

Ulteriore oscuro elemento di considerazione è che dalla lettura della medesima deliberazione risulta di difficile comprensione quali siano i "diversi" orientamenti ANAC in materia (di rotazione?) che hanno convinto la Giunta ad adottare il provvedimento, che, a nostro modestissimo parere, si ripete inutile e non necessario nei termini in cui è stato adottato, se non con la finalità sopra evidenziata.

Dal punto di vista sostanziale, il PNA al paragrafo 3.1.4 nel trattare il tema della rotazione del personale chiarisce che "la misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa. L'atto di disciplina della rotazione è indicato nell'ambito del PTPC. La misura deve essere adottata da tutte le amministrazioni -previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative- salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione; in tal caso, la motivazione è inserita nel PTPC".

Non risulta che della misura così come concepita sia stata data informazione alle organizzazioni sindacali né dell'omissione ne risulta traccia nel PTPC.

Riteniamo utile rammentare, affinché la S.V. ne faccia l'uso che meglio ritiene, ciò che è successo a Roma in occasione della rotazione dei vigili urbani in mancanza di tale indispensabile passaggio: l'annullamento dell'intera procedura.

L'Allegato 1 al PNA (soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione), paragrafo B.5 (rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione) prevede, tra l'altro, che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

L'attuazione della misura richiede:

la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;

l'individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione, mediante adozione di criteri generali;

la definizione dei tempi di rotazione;

per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione deve essere previsto nell'ambito dell'atto generale contente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali approvato dall'autorità di indirizzo politico;

l'identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione; il livello di professionalità indispensabile è graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell'unità organizzativa (responsabile o addetto);

il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house, ossia con l'utilizzo di docenti interni all'amministrazione, con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori;

lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio.

L'attuazione della misura comporta:

- per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell'incarico deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;

- per il personale dirigenziale, alla scadenza dell'incarico la responsabilità dell'ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;

- l'amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza;

- in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l'amministrazione ha avuto conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'amministrazione:

a) per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;

b) per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater;

c) per le categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure cautelari previste nell'ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni speciali, l'art. 3 della l. n. 97 del 2001;

Infine:

- l'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità;

- l'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni;

- nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l'amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento.

Se è vero quanto sopra citato, fermo restando che il testo sopra riportato si commenta da solo, non v'è dubbio che con riferimento alla rotazione nel PTPC del nostro Ente è presente poca ed insignificante cosa e ancor meno nella delibera che qui si contesta e della quale si è già detto ut supra quale ne è stata la finalità.

Ma a questo proposito viene anche spontaneo chiedersi , ad esempio, quale sarà il criterio che consentirà il rispetto delle professionalità dei dirigenti tenendo, ovviamente, conto di quanto stabilito dal legislatore nella legge n. 208/2015 in materia di rotazione.

Forse sarebbe stato più logico e opportuno, proprio in virtù del disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001, che nel citare genericamente gli organi di governo delle pubbliche amministrazioni comprende, certamente, anche i Consigli Comunali, coinvolgere sull'argomento tutti i Consiglieri aderendo alle indicazioni dell'ANAC ed alle previsioni di cui all'art. 42, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Avremmo voluto dare un contributo ma ci è stato negato!.

Per tutto quanto sopra chiediamo alla S.V. se non ritenga opportuno riconsiderare l'intera problematica proprio alla luce della Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e consentire a tutto il Consiglio Comunale di esercitare le proprie prerogative in una materia che sembrerebbe non solo di competenza di quest'ultimo ma perché quest'ultimo può e deve valutare i criteri generali di organizzazione propri della misura citata .

Confidiamo, anche questa volta, in una celere risposta non ritenendo, perché la legge non lo consente, di abdicare questa importante competenza preavvertendo in caso di mancato riscontro il diretto interessamento dell'ANAC".