Catanzaro, svolto il convegno sulle novità nel campo della tassazione immobiliare

Le nuove norme, entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 sulla tassazione applicabile agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali immobiliari, sono state al centro del convegno che si è tenuto ieri 22 ottobre 2014, dalle 14.30 alle 19, nella Sala Convegni della Camera di Commercio di Catanzaro.

L'evento, organizzato dalla Direzione Regionale della Calabria dell'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Comitato Regionale Notarile, è stato un'occasione di riflessione e confronto con tutti i professionisti del settore sugli aspetti della nuova normativa di maggiore applicazione pratica nella realtà calabrese, e di divulgazione di quelle tematiche già affrontate all'interno del tavolo di confronto da tempo istituito tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Notai.

L'apertura dei lavori è stata curata dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Di Geronimo, dal Presidente del Comitato Regionale Notarile, Rocco Guglielmo, e dal Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo.

Le relazioni tematiche sono state affidate a due funzionari dell'Agenzia delle Entrate della Calabria, la dott.ssa Carmela Tiesi, Direttore dell'Ufficio Territoriale di Castrovillari, e il dott. Daniele Tommaso, capo team dell'Ufficio Territoriale di Reggio Calabria, che si sono alternati con il dott. Paolo Frugiuele, notaio in Lamezia Terme, e il dott. Antonio Montesano, notaio in Paola.

L'illustrazione, fatta con semplicità e chiarezza espositiva propria di chi destreggia per cultura ed esperienza gli strumenti giuridici e fiscali necessari per stipulare e tassare un atto pubblico, è risultata comprensibile anche ai non addetti ai lavori, attenti ascoltatori delle nuove disposizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e sue successive integrazioni, sulla tassazione ai fini delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie, e sui presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni vigenti. Numerose le esemplificazioni fatte proprio per raffrontare quanto si pagava fino al 31 dicembre 2013, e cosa è cambiato a partire dal 1° gennaio 2014, ed i richiami alla circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 con la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcuni dubbi applicativi ed interpretativi sorti all'indomani del varo delle nuove disposizioni di legge approfondite durante il convegno.

Il primo focus è stato fatto sulla tassazione degli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento, effettuati (tra privati cittadini) a titolo oneroso. Per tali atti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è prevista l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale con tre sole aliquote (fino al 31 dicembre 2013 le aliquote erano sette e per altre quattro fattispecie era prevista la tassazione in misura fissa) ovvero:
-9%, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi;
-2%, per i trasferimenti aventi a oggetto case di abitazione (escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè di lusso), e per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni di applicabilità delle agevolazioni "prima casa";
-12%, per i trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Ai fini quindi dell'imposta di registro, l'applicazione, alternativa, di una delle tre aliquote previste non può comunque essere inferiore a 1.000 euro a cui aggiungere l'imposta catastale e l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Per tali atti, e tutte le altre formalità direttamente conseguenti, non sono più dovuti l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

Altra novità di rilievo riguarda le agevolazioni e le esenzioni. Delle precedenti molte sono state soppresse, ad eccezione di quelle esplicitamente riconosciute dal legislatore tra le quali la piccola proprietà contadina e quelle concernenti gli usi civici; altre invece sono ritenute ancora in vigore, in base all'interpretazione della norma fatta dall'Agenzia delle Entrate, riguardanti per esempio la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio, la conciliazione giudiziale.

Per chi confida nell'acquisto di una casa, l'intervento durante il convegno dedicato all'acquisto della "prima casa" ha chiarito quali sono le condizioni e i presupposti per fruire dei relativi benefici ed in particolare delle imposte dovute in caso di transazione fatta tra privati, cioè imposta di registro nella misura proporzionale del 2% (e non più del 3%) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (e non più di 168 euro). In tal caso la fruizione dei predetti benifici dipende dalla categoria catastale di classificazione dell'immobile. Se invece acquistiamo, per esempio, da un costruttore, l'atto di trasferimento sarà soggetto ad Iva, e per fruire dell'aliquota ridotta al 4% l'immobile non deve possedere le caratteristiche "di lusso" previste dal Decreto ministeriale del 2 agosto 1969.
Molti hanno sottolineato nel corso del dibattito l'opportunità e l'urgenza di un intervento legislativo mirato ad armonizzare le condizioni oggettive per beneficiare delle agevolazioni legate all'acquisto della "prima casa", a prescindere dalla tipologia di soggetto cedente.