Reggina, più deferimenti che vittorie: contestate mensilità luglio-dicembre 2014

fotipresidentedi Paolo Ficara - Piombo a denari. Si è svolto in mattinata il dibattimento presso la Disciplinare, relativo al recente deferimento per la Reggina in cui doveva rispondere del mancato pagamento dei contributi tra settembre ed ottobre ai tesserati. Pensavamo che quel provvedimento escludesse irregolarità almeno per i pochi mesi antecedenti, nell'attuale stagione sportiva. A soffocare il nostro ottimismo è intervenuto oggi Stefano Palazzi, Procuratore Federale, che su segnalazione della Co.Vi.So.C. ha emesso l'ennesimo "invito a comparire" per il presidente amaranto Lillo Foti.

Stavolta la contestazione è ancora più pesante. Manca la documentazione anche del netto, oltre che del lordo degli stipendi, ed il buco parte da luglio ed arriva fino a dicembre, secondo la Co.Vi.So.C. Va detto che quella è l'ultima mensilità registrabile, dato che per pagare gennaio e febbraio c'è teoricamente tempo fino al 15 aprile. Di seguito, il testo del deferimento emesso nel pomeriggio dalla FIGC:

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI) e VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,
 Il Sig. Foti Pasquale, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.
 la Società REGGINA CALCIO S.p.A.:
a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.
e per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI) e VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,
 Il Sig. Foti Pasquale, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.
la Società REGGINA CALCIO S.p.A.:
a titolo di responsabilità diretta, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.
e per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI) e VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,
 Il Sig. Foti Pasquale, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.
la Società REGGINA CALCIO S.p.A.:
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.
e Il Sig. Foti Pasquale, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:
per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.
la Società REGGINA CALCIO S.p.A.:
a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.