Urbs Reggina: Corte d'Appello ripristina Fabbricini, in arrivo la sanzione per il caso fidejussione

Figc2Stangata in arrivo per la Urbs Reggina. La Corte d'Appello ha accolto i ricorsi di Figc, Rimini e Viterbese, restituendo efficacia al provvedimento dell'ex commissario Fabbricini sul caso fidejussione. Nelle prossime settimane, salvo ulteriori appelli, verrà comminata l'ammenda di 350 mila euro assieme a 8 punti di handicap. Di seguito, la sentenza:

"Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L'ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)

2. RICORSO DELLA SOCIETA' AS VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO L'ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)

3. RICORSO DELLA SOCIETA' RIMINI FC SRL AVVERSO L'ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018) La C.F.A., tenuto anche conto dei ricorsi proposti dalle società AS Viterbese Castrense Srl e Rimini FC Srl, da convertirsi in interventi adesivi, accoglie il ricorso della Federazione Italiana Giuoco Calcio nei sensi e nei termini di cui in motivazione e annulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. Dispone restituirsi le tasse reclamo. 

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II COLLEGIO Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. REPACE LUIGI PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3671/896 PF 12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014 (Delibera della Corte Federale D'Appello – Com. Uff. n. 032/CFA dell'1.10.2015); - INIBIZIONE PER GIORNI 35 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3670/1829 PF 10-11 SP /BLP DEL 25.11.2014 (Delibera della Corte Federale D'Appello – Com. Uff. n. 002/CFA del 5.7.2016);

ORDINANZA

La C.F.A., ritenutane l'opportunità e la rilevanza, invita parte ricorrente a produrre copia dei verbali di udienza, inerenti le acquisizioni testimoniali, relativi al processo penale (n. 16/228 R.G.) definito dal Tribunale di Perugia con la sentenza n. 1711/2018 pubblicata in data 11.7.2018, nonché le risultanze delle consulenze peritali disposte d'ufficio dal medesimo predetto Tribunale. Assegna al ricorrente termine fino al 31.12.2018 per il deposito della predetta documentazione, riservando all'esito, la decisione.

5. RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. D'ASTA SALVATORE EX ART. 26 C.G.S. La C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. D'Asta Salvatore concede la riabilitazione".