“Si è appropriato di somme enormi”. Il Tdl stronca Nicola Adamo

adamonicoladi Claudio Cordova - Era considerato lo spin doctor del governatore Mario Oliverio, nonché il soggetto politico più accreditato per essere candidato a sindaco di Cosenza nei ranghi del centrosinistra. La carriera politica di Nicola Adamo – una vita nei palazzi che contano – potrebbe aver subito una brusca frenata con l'indagine "Erga omnes", con cui il sostituto procuratore di Reggio Calabria, Matteo Centini, è andato a scoprire lo scandalo dei rimborsi elettorali del Consiglio Regionale della Calabria. Per Adamo, il Gip Olga Tarzia disporrà l'obbligo di allontanamento dalla Calabria: una misura che il Tribunale del Riesame, investito del caso dalla difesa, confermerà in toto, avvalorando l'impianto accusatorio della Procura.

Il Collegio sottolinea come peculiare tra tutti i consiglieri del gruppo misto appaia la posizione di Adamo, il quale stipulerà un contratto con l'associazione l'Idea per lo svolgimento di tutti i servizi relativi alla sua attività, poi facendosi rimborsare le spese per pagamenti diretti a collaboratori e dipendenti della organizzazione, utilizzando importi superiori alla quota di fondi assegnatigli dal gruppo misto Consigliere regionale, dopo un passaggio al gruppo Misto, dal 21 marzo 2013 è rientrato nel Partito Democratico. Adamo avrebbe documentato una serie di spese con riferimento all'associazione Idea. L'oggetto veniva descritto con l'elencazione di una serie di attività che l'associazione avrebbe svolto per conto del "committente": utilizzo sede; telefono e fax; internet; WEBTV; rassegna stampa; organizzazione attività di studio, ricerca, aggiornamento e documentazione legislativa; organizzazione relazione (singolare nel testo, n.d.r.) con il pubblico; organizzazione di propaganda politico-istituzionale; assistenza operativa amministrativa quotidiana; rapporti e comunicazione con stampa e televisioni; realizzazione e gestione sito Web committente; organizzazione e gestione attività di rappresentanza istituzionale; gestione banche dati; allestimento ed organizzazione eventi. Un lungo elenco di funzioni generiche, molte delle quali decisamente evocative di attività squisitamente politiche e di promozione della persona dell'Adamo piuttosto che relative all'attività istituzionale dallo stesso svolta quale componente del Gruppo Misto.

Agli inquirenti decisamente misteriose appaiono le mansioni descritte in contratto come "internet" o WEBTV (dato atto che non esiste un canale TV del Gruppo Misto). Certamente. curioso appare l'accenno alla realizzazione e gestione del sito internet atteso che non se ne rinviene traccia sul web (né di un sito del consigliere Adamo né tantomeno del Gruppo Misto). Decisamente generici gli accenni a tutta una serie di attività di organizzazione (studio, ricerca, ecc.), ossia la necessità che le stesse fossero conferite a soggetti qualificati e competenti in quel determinato settore di competenze. In questo caso non è dato sapere chi, con quali competenze, avrebbe dovuto erogare tali prestazioni, né tantomeno l'oggetto delle stesse.

Peraltro, le analisi degli inquirenti accerteranno come Adamo potesse disporre di importi di gran lunga superiori alla sua presunta quota dei fondi assegnati al Gruppo Misto.

Da tali elementi emergerebbe chiaramente la prova che l'associazione (apparentemente senza fini di lucro) non operava in "esclusiva" per Adamo né tantomeno per il Gruppo Misto. Pertanto, molti dei costi addebitati ai fondi del Gruppo appaiono ulteriormente ingiustificati. Pertanto, risulterebbe provato che Adamo mediante l' utilizzo dell'associazione "L'IDEA" produce costi per il Gruppo di appartenenza, ulteriori rispetto ai compensi erogati "da contratto" (questa è la dicitura che si incontra nelle quietanze rilasciate di volta in volta dai componenti dell'associazione).

Strettamente collegata all'attività di Adamo, quale esponente del Gruppo Misto, è la posizione dell'ex presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Bova, che da capogruppo non avrebbe operato l'adeguato controllo sull'allegra gestione economica dei rimborsi. Scrive il Tribunale del Riesame, presieduto da Filippo Leonardo (Antonino Foti e Valentina Fabiani a latere): "Il gruppo misto ha per capogruppo Bova Giuseppe e le indagini hanno accertato che lo stesso, in sede di escussione nel corso delle indagini, abbia ammesso di aver omesso qualunque controllo sui fondi preventivamente assegnati ai consiglieri del gruppo misto, tra cui l'odierno ricorrente, Adamo Nicola, sul presupposto di una inammissibile interferenza nelle iniziative dei consiglieri facenti parte del gruppo e provenienti da diverse correnti politiche, tale che ogni forma di controllo, a dire del capogruppo Bova, sarebbe stata fonte di contrasti politici tra i vari componenti. Peraltro, Bova ha anche sostenuto, impropriamente e destrutturando la funzione assegnata per legge al capogruppo che non può essere ignota a chi svolte siffatte funzioni e si avvale di consulenti esperti in materie giuridiche, che il controllo sulla spesa spettava ai singoli consiglieri i quali ricevevano l'anticipazione erogata".

La difesa di Adamo contesterà il requisito necessario dell'"altruità" del denaro per la configurazione del reato contestato: verrà sostenuto, in particolare, che se le somme erogate al Consiglio regionale sono detenute dal gruppo con vincolo di destinazione, le stesse, una volta erogate, diventano di proprietà del gruppo. Pertanto, sostiene la difesa, il capogruppo consiliare con il concorso del consigliere regionale beneficiario del "rimborso" o dell'anticipazione dei fondi, non avrebbe la gestione di denaro "altrui" ma proprio, in quanto facente parte del patrimonio del gruppo consiliare. L'assenza di obblighi restitutori in capo ai gruppi consiliari, secondo la difesa, è indice dell'esistenza di una libertà di gestione da parte del capogruppo consiliare, il quale poteva disporne, secondo le autonome determinazioni, in favore di ciascun appartenente al gruppo. Difetterebbe, pertanto, il requisito dell'altruità del denaro che costituisce l'elemento materiale del reato di peculato.

Il Collegio richiama, in tal senso, il principio secondo cui ciò che rileva ai fini della conservazione della natura pubblica dell'oggetto materiale del reato è che il trasferimento del denaro alla P.A avvenga, come nel caso di specie, con un vincolo di destinazione.

Il Collegio sottolinea come non siano state presentate né documentate in modo specifico le attività dell'associazione "Idea", riferibile a Nicola Adamo: "Gli elementi di indagine raccolti consentono di ritenere che l'attività dell'associazione in questione non fosse volta alla promozione politica delle attività del gruppo consiliare c.d. misto, per le ragioni che di seguito si indicano" scrivono i giudici.

In secondo luogo, il Collegio sottolinea come la stessa genesi dell'associazione "Idea" dimostri come sia nata per finalità eterogenee rispetto a quelle indicate dalla normativa di riferimento regionale e che il tutto sia stato realizzato al di fuori di una valutazione consiliare di gruppo (il capogruppo Bova ha dichiarato che non vi sia stata mai una riunione di plenum del gruppo ad oggetto specifico). La ragione dell'esistenza dell'associazione è ricondotta, infatti, alle specifiche e personali esigenze del consigliere Adamo.

Scrivono i giudici del Riesame: Dall'analisi della contabilità del gruppo per il 2010, oltre ad emergere le palesi irregolarità imputabili direttamente al capogruppo Bova, che non appare assolutamente inconsapevole delle dinamiche oggi oggetto di investigazione, si evince che era stato attivato un conto corrente, intestato all'odierno ricorrente, sul quale venivano fatti confluire i rimborsi, versati secondo il modus dell'anticipazione; la particolarità della posizione del ricorrente, Nicola Adamo, consiste proprio nella strutturazione dell'Associazione "Idea", quale destinataria principale dei rimborsi del ricorrente e quindi l'origine delle spese per le quali il consigliere Adamo ha percepito i contributi pubblici".

Il Collegio sottolinea come la genericità delle funzioni assegnate all'associazione "Idea", in realtà lasci trasparire palesemente come la maggior parte delle stesse siano destinate alla promozione dell'attività politica di Adamo in palese contrasto con la normativa regionale di riferimento: "Chiara appare la strumentalizzazione delle contribuzioni consiliari a finalità individuali e non alle attività di promozione o funzioni istituzionali del Consiglio e dell'articolazione collettiva del gruppo in particolare (incompatibile con una finalità istituzionale del genere appare ad esempio la "realizzazione e gestione sito Web committente" ovvero "l'organizzazione di propaganda politico-istituzionale")". Ciò che colpisce il Collegio è l'automatica corresponsione del compenso, commisurato in misura mensile pari a quello che spettava ad Adamo, secondo il modus di erogazione del contributo in anticipazione e ciò rende chiaramente evidente l'assenza di qualsivoglia concertazione interna al gruppo consiliare, anche solo di programmazione di attività istituzionali o di studio o di ricerca che avrebbero dovuto preesistere ed essere effettivamente svolte per richiedere il rimborso.

Il Collegio sottolinea come nel caso di Adamo "si sia provveduto ad istituzionalizzare, per come accertato, un sistema di parcellizzazione quasi "stipendiale" del contributo pubblico, al punto che, prima ancora che le spese fossero effettuate, e contravvenendo alla logica del "rimborso", voluta dal legislatore regionale, già si era previsto il trasferimento all'associazione "Idea" di una somma indicata in contratto in modo forfettario".

L'analisi della documentazione in atti consente al COllegio di condividere quanto espresso dal GIP nel provvedimento impugnato secondo cui Adammo si è rivolto all'associazione per curare i propri servizi di segreteria politica e non come struttura di al servizio del Gruppo Misto.

Ma è l'analisi delle tabelle sopra riportate che fa emergere l'assoluta non conferenza delle spese per le quali è stato richiesto il rimborso da Adamo.

Oltre a segnalare nuovamente l'assoluta mancanza di documentazione che attesti l'oggetto delle attività svolte dall'Associazione "Idea", il Collegio segnala tra le tante e solo a titolo di esempio: le spese per affissione manifesti, condominio, fornitura elettrica, servizi di telefonia, stampa materiale campagna elettorale, servizi telematici, pagobancomat senza causale, ricariche telefoniche, pagamento RAV ad Equitalia.

"Corretta appare allora la valutazione operata dal GIP che ritiene che tutte le spese indicate in indagine e sopra richiamate nelle tabelle, sono non conferenti e comunque illecitamente fatte gravare sui fondi del Gruppo Misto. Ciò induce ulteriormente a confermare la ricostruzione accusatoria che vede nelle attività dell'Associazione "Idea" (quand'anche fossero in qualche modo specificate!) una struttura a servizio del solo consigliere Adamo, senza che sia coinvolta anche lontanamente un'attività di programmazione, di rappresentanza o istituzionale del gruppo consiliare di appartenenza" scrivono ancora i giudici.

Le istanze difensive di Adamo vengono rigettate in toto, anche con riferimento alle esigenze cautelari, pienamente esistenti secondo il Tribunale del Riesame: "Condivisibile appare quanto affermato in ordinanza, laddove si richiama la gravità delle modalità della condotta di reato contestata che può ben essere presa in considerazione ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione della condotta criminosa: si è dimostrato, per come sopra evidenziato, come lo stesso si sia appropriato di somme enormi, ricorrendo allo stratagemma di utilizzare, al fine di giustificare le sue presunte spese, la documentazione prodotta dall'associazione Idea, dallo stesso incaricata, dietro compenso forfettario stabilito, di svolgere tutta una serie di funzioni di segreteria". Il Collegio condivide la valutazione operata che individua in capo ad Adamo il carattere sistematico delle appropriazioni illecite poste in essere, "avendo avuto cura lo stesso di occultarle dietro la produzione di una moltitudine di documenti contabili invero inconferenti. Non appare fondata, pertanto, la contestazione difensiva che afferma la risalenza nel tempo delle condotte contestate e la cessazione dalla carica di consigliere regionale, posto che la reiterazione nel tempo, per come accertata delle condotte, dimostra come lo stesso Adamo abbia ideato un sistema operativo di appropriazione del denaro pubblico a proprio vantaggio, così sofisticato da ritenere che non si sia trattato di una condotta occasionale o isolata".

Durissime quindi le affermazioni del Tdl su Adamo. I giudici sottolineano proprio la vicinanza di Adamo ai palazzi del potere, nonostante questi non ricopra, al momento, alcuna carica istituzionale. Anche in virtù del ruolo esercitato dalla moglie di Adamo, la deputata del Partito Democratico, Enza Bruno Bossio: "Corretta è la valutazione operata dal GIP, in merito alla accertata e mantenuta rete di legami politici che rendono il ricorrente non estraneo, per l'intervenuta cessazione dalla carica di consigliere regionale, dall'ambiente in cui sono maturati i delitti (in tal senso si giustifica anche il richiamo operato dal GIP all'attuale ruolo di deputato parlamentare del coniuge del ricorrente) e che rende evidente un fondato pericolo di reiterazione della condotta criminosa".

La misura cautelare nei confronti di Adamo, deve dunque essere confermata, anche per le medesime motivazioni con cui il Tdl ha confermato gli arresti domiciliari nei confronti di Luigi Fedele: "Ciò, in primo luogo, alla luce dell'indubbio disvalore giuridico dei fatti posti in essere dal prevenuto, anche in relazione al ruolo di rilievo rivestito dal medesimo nelle istituzioni della Regione Calabria e dell'allarme sociale generato da simili condotte nella collettività. Trattasi di condotte connotate dai requisiti della sistematicità comportamentale, inserite in un contesto complesso ed articolato, sicuramente deviate dai fini istituzionali dell'azione pubblica dei gruppi consiliari regionali e della funzione pubblica loro assegnata, che, per un verso, appaiono idonee a gettare discredito sulla efficienza ed imparzialità dell'Istituzione consiliare e sulla credibilità dei soggetti che, nei rispettivi ambiti, politico-istituzionali e burocratici, la incarnano, mentre, per altro verso, rimarcano l'assoluta indifferenza del ricorrente e dei coindagati rispetto ai rigori, previsti dalla legge, nei confronti di coloro che hanno la responsabilità, in qualità di pubblico ufficiale, dell'utilizzo del denaro pubblico per la destinazione legislativamente prevista e a vantaggio delle attività istituzionali del Consiglio e non del singolo. Trattasi di valutazione prognostica la cui attualità si alimenta plasticamente sui costanti collegamenti che il ricorrente ed i coindagati conservano - indipendentemente dalla cessazione da incarichi pubblici o elettivi e sulla base di collaudati rapporti personali intercorrenti tra loro e derivanti da una rete di cointeressenze anche personali, nel tempo ben strutturata ed accertata".

Adamo resta dunque lontano dalla Calabria: "È emerso, altresì, dalle indagini (che vi siano palesi discrasie tra quanto documentato in sede di richiesta di rimborso dall'Adamo e liquidato dal Bova e quanto "contabilizzato" dall'associazione stessa e ciò rende probabile che il ricorrente, se non limitato nella sua capacità di movimento sul territorio calabrese, possa concretamente adoperarsi per individuare e far scomparire tracce documentali dell'attività dell'associazione, che ancora non sono state acquisite alle indagini o possa artatamente crearne nuove e fittizie a giustificazione dei rimborsi ottenuti".

Poco male, però. Per Adamo, il proprio soggiorno obbligato a Roma lo avvicina ancor di più ai palazzi del potere. Quelli che frequenta da qualche decennio.