Aumentano tutele antipedofilia: nuovo obbligo a carico de i datori di lavoro per impiegare personale a contatto diretto con minori

"Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore l'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte dei soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona, per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comporti contatti diretti e regolari con minori". Lo riferisce il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria. "Il DLgs n.39/14 – specifica Flaviava Tuzzo – ha l fine di combattere lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia.
Il certificato deve rilevare l'assenza di condanne per prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, pornografia virtuale ed adescamento minorenni sul web. Il costo dello stesso è di circa 20 euro.
Dopo i chiarimenti dei ministeri della giustizia e del lavoro, è possibile affermare che l'obbligo per il datore di lavoro sorge all'atto dell'assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore. Quindi l'obbligo non è in vigore per le persone che erano già assunte al 6 aprile 2014. Il datore ha l'obbligo di richiedere il certificato in tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L'obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. Il certificato vale 6 mesi, ma il ministero della giustizia precisa che va richiesto solo al momento dell'assunzione. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il ministero – sottolinea Tuzzo – precisa anche cosa si intenda per attività professionali o attività volontarie organizzate. Si tratta di tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro. Restano, invece, esclusi i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o di persone impiegate in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Questo perché il legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell'ambito familiare". E' possibile reperire tutte le informazioni presso i Consulenti del Lavoro.