Subordinazione giornalistica, in Calabria disapplicate prescrizioni della Cassazione

"La subordinazione giornalistica è stata oggetto di diverse e univoche sentenze della Corte di cassazione che hanno configurato la stessa secondo principi consolidati.
La subordinazione in campo giornalistico risulta essere attenuata , per le qualità della professione, e presuppone che il lavoratore sia stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale e che si renda disponibile tra una prestazione e un'altra .
Di contro, la Suprema Corte ha più volte ricordato che non è necessaria nemmeno la presenza fisica del lavoratore e che si configura il lavoro autonomo quando si pattuiscono singole e anche ripetute collaborazioni".

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"Questo elementare principio viene purtroppo dimenticato da diversi tribunali del Sud ( Calabria e Campania soprattutto ) al punto che molte sentenze errate di primo e secondo grado vengono cassate dalla S.C".
Studi giuridici intende sollecitare "un dibattito sia con la magistratura del lavoro che con la Fnsi per capire i motivi di questa discrasia.
È opportuno sottolineare che , ADDIRITTURA, in alcuni casi le norme imperative della subordinazione erano inserite negli stesso contratti ma io giudice adito ha dato importanza al nomen juris (!) , cioè il nome apposto sul contratto che può essere di collaborazione autonoma, la cui pregnanza è pari a zero per la giurisprudenza consolidata".